Articolo 7 
               Incarichi temporanei di collaborazione 
 
  1. Per  l'attuazione  dei  programmi  di  cui  all'articolo  6,  la
Stazione Sperimentale ha facolta' di conferire incarichi  o  affidare
servizi a soggetti idoneamente qualificati. 
  2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1,  il  relativo
svolgimento, i compensi  ed  ogni  altro  aspetto  non  espressamente
disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da  adottarsi
da parte del Consiglio di amministrazione.