Articolo 7 Incarichi temporanei di collaborazione 1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, la Stazione Sperimentale ha facolta' di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati. 2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.