Articolo 8 
                       Fonti di finanziamento 
 
  1.  Le  Stazioni  Sperimentali  per   l'industria   provvedono   al
finanziamento delle proprie attivita' attraverso: 
    a) proventi derivanti dalle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed  accordi  di
programma con amministrazioni, enti pubblici  e  privati,  nazionali,
comunitari ed internazionali; 
    b) contributi a carico delle imprese ai sensi  dell'articolo  23,
quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523,  modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; 
    c) rendite del patrimonio; 
    d) lasciti e donazioni; 
    e) eventuali altre entrate. 
  2. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al
comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione
nel rispetto dei  principi  di  equita'  e  proporzionalita',  previa
individuazione delle imprese cui e'  preordinata  l'attivita'  svolta
dalla Stazione Sperimentale. 
  3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformita'  alle
norme vigenti. 
 
          Nota all'art. 8: 
              - Il  testo  dell'art.  23,  quarto  comma,  del  regio
          decreto 31 ottobre 1923, n. 2523,  modificato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica  24  aprile  1948,  n.  718
          (Riordinamento   dell'istruzione   industriale),   e'    il
          seguente: 
              "Al rimanente delle spese  necessarie  al  mantenimento
          delle  stazioni  sperimentali   per   l'industria   debbono
          provvedere le imprese che esercitano le  industrie  per  le
          quali  la  stazione  e'  preordinata  od  i   commerci   di
          importazione e gli enti pubblici locali che vi sono tenuti.
          Il  contributo  dovuto  dalle   imprese   viene   ripartito
          annualmente tra esse dal consiglio di amministrazione della
          stazione   in   proporzione   della   loro   capacita'   di
          produzione".