Articolo 18 (L-R)
                          Copie autentiche

   1.  Le  copie  autentiche,  totali o parziali, di atti e documenti
possono  essere  ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della  riproduzione  fedele  e  duratura  dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
   2.  L'autenticazione  delle  copie  puo' essere fatta dal pubblico
ufficiale  dal  quale  e stato emesso o presso il quale e' depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da
un  notaio,  cancelliere,  segretario  comunale,  o altro funzionario
incaricato   dal   sindaco.   Essa   consiste   nell'attestazione  di
conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico  ufficiale  autorizzato,  il quale deve altresi' indicare la
data  e  il  luogo  del  rilascio,  il numero dei fogli impiegati, il
proprio  nome  e  cognome,  la qualifica rivestita nonche' apporre la
propria  firma  per  esteso  ed  il  timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto  o  documento  consta  di  piu' fogli il pubblico ufficiale
appone  la  propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20.
3. (R)