Art. 11.
1.   All'onere   derivante   dall'articolo   10,   valutato  in  lire
10.800.000.000  annue  per  ciascuno  degli anni dal 1999 al 2003, si
provvede  per  gli  anni  1999,  2000  e 2001 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     1999,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.