Art. 12.
1.  Le  somme di cui all'articolo 9 sono versate su un apposito conto
corrente   infruttifero,  istituito  presso  la  Tesoreria  centrale,
intestato  al  Dipartimento  del  tesoro e denominato "Partecipazione
italiana  a  banche,  fondi  ed  organismi internazionali", dal quale
saranno prelevate per provvedere all'onere dei contributi autorizzati
dalla presente legge.
2.  In  relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
3.  Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11,
dovuti  a  differenza  di  cambio, si fara' fronte, in considerazione
della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento
dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge di Stato.
      Data a Roma, addi' 3 febbraio 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e   della programmazione
                                  economica
        Visto, il Guardasigilli: Diliberto