Art. 2. 1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 3 febbraio 1982, n. 35. 2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 205.010.000 unita' di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unita' di conto, in ottorate uguali annuali dal 1999 al 2006.
Nota all'art. 2: - La legge 3 febbraio 1982, n. 35, recante: "Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti, e loro esecuzione", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio 1982.