Art. 2.
1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento
di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa
parte in virtu' della legge 3 febbraio 1982, n. 35.
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e'
pari   a   205.010.000   unita'   di   conto  di  cui  si  pagheranno
effettivamente  solo  12.300.000  unita' di conto, in ottorate uguali
annuali dal 1999 al 2006.
 
          Nota all'art. 2:
              - La  legge  3 febbraio 1982, n. 35, recante: "Adesione
          all'accordo  istitutivo  della  Banca africana di sviluppo,
          adottato  a  Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi
          emendamenti,   e   loro   esecuzione",  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13
          febbraio 1982.