Art. 3.
1.   All'onere   derivante   dall'articolo   2,   valutato   in  lire
3.338.000.000  annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per
gli  anni  1999,  2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.