Art. 7.
1.   All'onere   derivante   dall'articolo   6,   valutato   in  lire
12.600.000.000  per  l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     1999,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonarmento relativo al Ministero medesimo.