Art. 8.
1.   E'   autorizzata   la   partecipazione   dell'Italia   alla   II
ricostituzione  delle  risorse della Global Environment Facility (GEF
2),  della  quale  l'Italia fa parte in virtu' della legge 31 gennaio
1992, n. 114.
2.  Ai  fini  previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire
143  miliardi  da  versare  in sei rate secondo il seguente schema di
incasso:  10  miliardi  di  lire  nel  2000, 26 miliardi nel 2001, 35
miliardi   nel   2002   e   tre   rate   successive  di  24  miliardi
rispettivamente dal 2003 al 2005.
 
          Nota all'art. 8:
              - La   legge   31   gennaio   1992,  n.  114,  recante:
          "Partecipazione    finanziaria    italiana    alla   Global
          Environment  Facility  e  al  Protocollo  di  Montreal", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
          1992.