Art. 8. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF 2), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 31 gennaio 1992, n. 114. 2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire 143 miliardi da versare in sei rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.
Nota all'art. 8: - La legge 31 gennaio 1992, n. 114, recante: "Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992.