Art. 9. 1. All'onere derivante dall'articolo 8, pari a lire 10 miliardi nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, per lire 10 miliardi nel 2000 e per lire 26 miliardi nel 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.