Art. 9.
1.  All'onere  derivante dall'articolo 8, pari a lire 10 miliardi nel
2000,  26  miliardi  nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi per
ciascuno  degli  anni  2003,  2004  e  2005, si provvede, per lire 10
miliardi  nel  2000  e  per  lire  26  miliardi  nel  2001,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.