Art. 10.
         Spese per le visite ed il rilascio del certificato
  1.  Le  spese  relative  alle procedure finalizzate al rilascio del
certificato  di cui all'art. 6 e quelle per le visite di cui all'art.
7  sono  a  carico  dell'armatore  sulla  basedel costo effettivo del
servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  di  concerto  con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  e  con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto ed
aggiornate almeno ogni due anni.
  2.  Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le modalita' di
versamento di cui al comma 1.