Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da
pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri,
sia  nuove  che  esistenti,  nella  misura  in cui a queste ultime si
applica   l'allegato  al  protocollo  di  Torremolinos,  che  battono
bandiera  italiana  e  sono comunque iscritte nei registri nazionali,
oppure  operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano,
oppure sbarcano le catture nei porti italiani.
  2.  Le  unita'  da  diporto  che  praticano  la  pesca  a  fini non
commerciali  sono  escluse  dal  campo  di  applicazione del presente
decreto.
  3.  Sono  fatte  salve  le vigenti disposizioni che disciplinano la
sicurezza  e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da
pesca.