Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato al protocollo di Torremolinos, che battono bandiera italiana e sono comunque iscritte nei registri nazionali, oppure operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, oppure sbarcano le catture nei porti italiani. 2. Le unita' da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto. 3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da pesca.