Art. 3. Disposizioni generali 1. Le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, a meno che l'allegato I del presente decreto non disponga altrimenti. 2. Le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del presente decreto non disponga altrimenti. 4. Le navi da pesca che operano nelle aree particolari indicate nell'allegato III del presente decreto, devono soddisfare le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato stesso. 5. Tutte le navi da pesca devono soddisfare i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto. 6. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle acque nazionali, le navi da pesca battenti la bandiera di un Paese terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale italiano o sbarcare catture in un porto nazionale, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto 7. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme ai requisiti ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a norma del presente decreto, e' ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione.
Note all'art. 3: -Il capitolo IV dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Installazioni elettriche e macchinario - locali macchine senza guardia continua". - Il capitolo V dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Protezione contro l'incendio; rivelazione ed estinzione dell'incendio e lotta contro l'incendio". - Il capitolo VII dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Mezzi di salvataggio". - Il capitolo IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Radiocomunicazioni". - L'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne: "Equipaggiamento per il quale esistono norme di prove dettagliate negli strumenti internazionali".