Art. 3.
                        Disposizioni generali
  1.   Le   disposizioni   di  cui  all'allegato  del  protocollo  di
Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'art. 2, comma
1,  a  meno  che  l'allegato  I  del  presente  decreto  non disponga
altrimenti.
  2.  Le  navi  da  pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti
dell'allegato  del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del
protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o
superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di
lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del
presente decreto non disponga altrimenti.
  4.  Le  navi  da  pesca che operano nelle aree particolari indicate
nell'allegato   III   del  presente  decreto,  devono  soddisfare  le
disposizioni  applicabili  alle  aree  in  questione,  secondo quanto
stabilito nell'allegato stesso.
  5.  Tutte  le  navi  da  pesca  devono  soddisfare  i  requisiti di
sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.
  6.  Fatte  salve  le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle
acque  nazionali,  le  navi da pesca battenti la bandiera di un Paese
terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale
italiano  o  sbarcare  catture  in  un porto nazionale, a meno che le
amministrazioni  dei  rispettivi  Stati  di bandiera certifichino che
esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto
  7.  L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme ai
requisiti  ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a
norma del presente decreto, e' ritenuto automaticamente conforme alle
disposizioni  di  quest'ultimo,  a  prescindere  dal fatto che queste
prevedano  che  esso  debba essere approvato o sottoposto a prove che
soddisfino l'amministrazione.
 
          Note all'art. 3:
              -Il   capitolo   IV  dell'allegato  del  protocollo  di
          Torremolinos    concerne:   "Installazioni   elettriche   e
          macchinario - locali macchine senza guardia continua".
              -   Il  capitolo  V  dell'allegato  del  protocollo  di
          Torremolinos   concerne:   "Protezione  contro  l'incendio;
          rivelazione  ed  estinzione  dell'incendio  e  lotta contro
          l'incendio".
              -  Il  capitolo  VII  dell'allegato  del  protocollo di
          Torremolinos concerne: "Mezzi di salvataggio".
              -  Il  capitolo  IX  dell'allegato  del  protocollo  di
          Torremolinos concerne: "Radiocomunicazioni".
              -  L'allegato  A.1  del predetto decreto del Presidente
          della   Repubblica   6 ottobre   1999,  n.  407,  concerne:
          "Equipaggiamento  per  il  quale  esistono  norme  di prove
          dettagliate negli strumenti internazionali".