Art. 4. Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, preventivamente notificato alla Commissione europea, possono essere adottate: a) misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree per tener conto di situazioni locali, quali la natura e le condizioni climatiche delle acque, la lunghezza dei viaggi e le caratteristiche ed i materiali di costruzione delle navi stesse. Le predette misure di sicurezza specifiche sono aggiunte all'allegato III del presente decreto; b) misure contenenti esenzioni conformemente alle disposizioni del capitolo I, regola 3, paragrafo 3 dell'allegato alla convenzione di Torremolinos; c) misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti conformemente alle disposizioni del capitolo I regola 4 paragrafo 1 dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos.
Note all'art. 4: - Il testo del paragrafo 3), della regola 3 del capitolo I dell'allegato alla convenzione di Torremolinos e' il seguente: "3) L'Amministrazione puo' esonerare qualsiasi nave impiegata esclusivamente nell'esercizio della pesca in prossimita' della costa del proprio Paese dall'applicazione di una qualunque delle prescrizioni del presente allegato, se reputa che tale applicazione non sia pratica e ragionevole, avuto riguardo alla distanza tra la zona di impiego della nave ed il suo porto base nel Paese, al tipo di nave, alle condizioni meteorologiche ed all'assenza dei rischi generali per la navigazione, a condizione che la nave soddisfi ai requisiti di sicurezza che l'Amministrazione reputa adeguati al servizio cui e' destinata e tali da garantire la sua sicurezza globale". - Il testo del paragrafo (1) della regola 4 (Equivalenze) del capitolo I dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos e' il seguente: "1) Quando le presenti regole prescrivono d'installare o di avere a bordo un determinato impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure di adottare una particolare disposizione, l'Amministrazione puo' consentire l'impiego o la dotazione di qualsiasi altro impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o l'adozione di qualsiasi altra disposizione in tale nave, se viene accertato, a seguito di prove o in altro modo, che detto impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o una disposizione siano di efficacia almeno equivalente a quella richiesta dalle presenti regole".