Art. 4.
            Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze
  1.  Con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,
preventivamente  notificato  alla Commissione europea, possono essere
adottate:
    a) misure  di  sicurezza  specifiche  per  le  navi  da pesca che
operano  in  determinate  aree  per tener conto di situazioni locali,
quali  la natura e le condizioni climatiche delle acque, la lunghezza
dei  viaggi  e le caratteristiche ed i materiali di costruzione delle
navi stesse. Le predette misure di sicurezza specifiche sono aggiunte
all'allegato III del presente decreto;
    b) misure  contenenti  esenzioni  conformemente alle disposizioni
del  capitolo I, regola 3, paragrafo 3 dell'allegato alla convenzione
di Torremolinos;
    c) misure   che  consentano  l'impiego  di  impianti  equivalenti
conformemente  alle  disposizioni del capitolo I regola 4 paragrafo 1
dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  testo  del  paragrafo  3),  della  regola  3 del
          capitolo  I  dell'allegato alla convenzione di Torremolinos
          e' il seguente:
                "3)  L'Amministrazione  puo' esonerare qualsiasi nave
          impiegata  esclusivamente  nell'esercizio  della  pesca  in
          prossimita' della costa del proprio Paese dall'applicazione
          di  una qualunque delle prescrizioni del presente allegato,
          se   reputa   che  tale  applicazione  non  sia  pratica  e
          ragionevole,  avuto  riguardo  alla distanza tra la zona di
          impiego  della nave ed il suo porto base nel Paese, al tipo
          di  nave, alle condizioni meteorologiche ed all'assenza dei
          rischi  generali  per  la  navigazione, a condizione che la
          nave    soddisfi    ai    requisiti    di   sicurezza   che
          l'Amministrazione   reputa  adeguati  al  servizio  cui  e'
          destinata e tali da garantire la sua sicurezza globale".
              -   Il   testo   del   paragrafo  (1)  della  regola  4
          (Equivalenze)  del  capitolo  I dell'allegato al protocollo
          della convenzione di Torremolinos e' il seguente:
              "1)  Quando le presenti regole prescrivono d'installare
          o  di  avere  a  bordo  un determinato impianto, materiale,
          dispositivo  o  apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure
          di adottare una particolare disposizione, l'Amministrazione
          puo' consentire l'impiego o la dotazione di qualsiasi altro
          impianto,  materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei
          medesimi,  o  l'adozione di qualsiasi altra disposizione in
          tale  nave,  se  viene  accertato,  a seguito di prove o in
          altro  modo,  che  detto impianto, materiale, dispositivo o
          apparecchio,  o tipo dei medesimi, o una disposizione siano
          di  efficacia  almeno  equivalente a quella richiesta dalle
          presenti regole".