Art. 6. Certificato 1. L'Autorita' marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso. 2. L'Autorita' marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca e' abilitata ad operare. 3. Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonche' il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 4. Il certificato puo' essere prorogato, con le modalita' di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 5. Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato puo' essere rilasciato dalle autorita' locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorita' consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso e' stato rilasciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorita' locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.
Note all'art. 6: L'art. 36 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, cosi' recita: "Art. 36 (Certificati). - 1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono: a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri : per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali; b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali; c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico: per le navi da carico di cui al precedente punto b); d) "certificato di bordo libero : per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia e' stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia e' stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri; per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali; per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali; e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali; f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali; g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare: per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazione sia internazionali sia nazionali; h) "certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare : per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; i) "certificato di esenzione : per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o piu' norme della legge o del presente regolamento; l) "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneita' : per le navi da passeggeri di cui all'art. 45 del presente regolamento; m) "certificato di idoneita' : per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio; n) "annotazioni di sicurezza : per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera f) dell'art. 4 della legge e cioe': navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione; galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate". - Il testo della regola 7 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente: "Regola 7 - Rilascio o vidimazione dei certificati. (1) (a) Un certificato denominato "Certificato internazionale di sicurezza per nave da pesca deve essere rilasciato, dopo la visita, a tutte le navi che soddisfano alle prescrizioni applicabili del presente allegato; (b) quando ad una nave e' stata accordata una esenzione ai sensi delle disposizioni del presente allegato, deve essere rilasciato un certificato denominato "Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca in aggiunta al certificato prescritto al comma a). (2) I certificati previsti al paragrafo (1) devono essere rilasciati o vidimati dall'amministrazione o da altre persone o organizzazioni debitamente autorizzati dall'amministrazione. In ogni caso l'amministrazione si assume la piena responsabilita' del rilascio dei certificati". - L'art. 8 della predetta legge 5 giugno 1962, n. 616, cosi recita: "Art. 8 (Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneita'). - La validita' dei certificati di sicurezza o di idoneita' puo' essere prorogata dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un mese. Se la validita' di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneita' scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorita' consolare puo' prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia. La nave alla quale sia stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non puo' ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato. Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o di idoneita' si trova impegnata, in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione l'autorita' consolare puo' prorogare la validita' dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorita' consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 6. I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. A tale fine l'autorita' consolare deve interessare l'autorita' locale competente al rinnovo dei certificati scaduti". - II testo della regola 11 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente: "Regola 11 - Durata e validita' dei certificati. (1) Un "Certificato internazionale di sicurezza per nave da pesca e' rilasciato per un periodo non superiore a quattro anni e non puo' essere prorogato per piu' di un anno sotto riserva dell'esecuzione delle visite periodiche e intermedie prescritte ai commi (b) e (c) del paragrafo (1) della regola (6), salvo quanto previsto ai paragrafi (2), (3) e (4). Un "Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca non potra' avere un periodo di validita' superiore a quello del "Certificato internzionale di sicurezza per nave da pesca . (2) Se una nave, alla data di scadenza o di cessazione della validita' del proprio certificato, non si trova in un porto della Parte di cui e' autorizzata a battere bandiera, la validita' del certificato puo' essere prorogata dalla predetta Parte. Tale proroga puo' essere accordata soltanto allo scopo di consentire alla nave di completare il suo viaggio fino a un porto della predetta Parte o a un porto in cui deve essere sottoposta a visita, e solo nei casi in cui tale misura appaia appropriata e ragionevole. (3) Nessun certificato puo' essere in tal modo prorogato per un periodo superiore a cinque mesi, e la nave a cui tale proroga e' stata accordata non puo', al suo arrivo in un porto della Parte di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel porto in cui deve essere visitata, essere autorizzata in virtu' di tale proroga a lasciare quel porto senza aver ottenuto un nuovo certificato. (4) Un certificato che non sia stato prorogato in base alle disposizioni del paragrafo (2) puo' essere prorogato dall'amministrazione per un periodo di grazia non superiore a un mese dalla data di scadenza su di esso indicata. (5) Un certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 cessa di avere validita' in ognuno dei seguenti casi: (a) se le relative visite non sono state completate entro i periodi specificati dalla regola 6; (b) se il certificato non e' vidimato in conformita' con le presenti regole; (c) dopo trasferimento della nave alla bandiera di un altro Stato. Un nuovo certificato puo' essere rilasciato solo quando il governo responsabile per il suo rilascio ritiene con sua piena soddisfazione che la nave corrisponda alle prescrizioni dei commi (a) e (b) del paragrafo (3) della regola 6. Nel caso di un trasferimento di bandiera tra due Parti, se richiesto entro tre mesi dalla data di trasferimento, il governo dello Stato di cui la nave era autorizzata a battere precedentemente bandiera, deve trasmettere, appena possibile, all'amministrazione copia dei certificati che la nave aveva prima del trasferimento e, se disponibili, copia dei relativi rapporti di visita".