Art. 6.
                             Certificato
  1.  L'Autorita'  marittima  rilascia  il certificato per le navi da
pesca  a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui
all'allegato V al decreto stesso.
  2.  L'Autorita'  marittima  provvede ad annotare sul certificato in
quale area geografica la nave da pesca e' abilitata ad operare.
  3.  Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di
visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e
sostituisce  i  certificati  di  sicurezza  previsti dall'art. 36 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 novembre 1991, n. 435,
nonche'  il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato
del protocollo di Torremolinos.
  4.  Il  certificato  puo' essere prorogato, con le modalita' di cui
all'art. 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola
11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
  5.  Nei  porti  di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato
puo'  essere  rilasciato  dalle  autorita' locali in nome e per conto
dello Stato italiano, a richiesta dell'autorita' consolare, dopo aver
sottoposto  a  visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme
alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato
riporta  l'indicazione  che lo stesso e' stato rilasciato a richiesta
dello  Stato  italiano.  L'Autorita'  locale  invia,  tramite  quella
consolare,  una  copia  del  certificato  e  del  verbale  di  visita
all'amministrazione.
 
          Note all'art. 6:
              L'art.  36  del  predetto  decreto del Presidente della
          Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, cosi' recita:
              "Art.  36  (Certificati).  - 1. I documenti comprovanti
          l'adempimento  delle  prescrizioni  relative alla sicurezza
          della vita umana in mare sono:
                a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri :
          per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali;
                b) "certificato  di sicurezza di costruzione per nave
          da  carico:  per le navi da carico di stazza lorda uguale o
          superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali;
                c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi
          da carico: per le navi da carico di cui al precedente punto
          b);
                d) "certificato di bordo libero :
                  per  le  navi  di stazza lorda uguale o superiore a
          150   tonnellate,   la   cui  chiglia  e'  stata  impostata
          anteriormente  al  21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza
          uguale  o  superiore  a  24  metri  la cui chiglia e' stata
          impostata  il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a
          viaggi  internazionali,  fatta eccezione per i pescherecci,
          per  le  navi  da  diporto  e in genere per le navi che non
          trasportano merci e passeggeri;
                  per  le  navi  di stazza lorda uguale o superiore a
          150  tonnellate  destinate  al  trasporto  di passeggeri in
          viaggi tra porti nazionali;
                  per  le  navi  da  carico  di stazza lorda uguale o
          superiore  a  500  tonnellate  destinate a viaggi tra porti
          nazionali;
                e) "certificato  di  sicurezza  radiotelegrafica  per
          nave  da  carico:  per  le  navi  da carico di stazza lorda
          uguale   o  superiore  a  1600  tonnellate  in  navigazioni
          internazionali;
                f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave
          da  carico:  per le navi da carico di stazza lorda uguale o
          superiore  a  300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate,
          in navigazioni internazionali;
                g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a
          propulsione   nucleare:   per   le  navi  da  passeggeri  a
          propulsione  nucleare in navigazione sia internazionali sia
          nazionali;
                h) "certificato  di  sicurezza  per  navi da carico a
          propulsione  nucleare : per le navi da carico a propulsione
          nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
                i) "certificato  di  esenzione : per le navi indicate
          nelle  lettere precedenti, per le quali sia stata accordata
          l'esenzione  dell'applicazione  di  una  o piu' norme della
          legge o del presente regolamento;
                l) "allegato  al certificato di sicurezza per nave da
          passeggeri  o  di  idoneita' : per le navi da passeggeri di
          cui all'art. 45 del presente regolamento;
                m) "certificato  di idoneita' : per le navi da carico
          di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a 25 tonnellate ma
          inferiore  a  500 tonnellate in navigazioni internazionali,
          per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200
          tonnellate,  nonche'  per le navi da passeggeri o da carico
          di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a 25 tonnellate in
          navigazioni  nazionali, comprese quelle destinate a servizi
          speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio;
                n) "annotazioni  di  sicurezza  :  per  le  navi ed i
          galleggianti  di  cui  al  secondo  comma  della lettera f)
          dell'art. 4 della legge e cioe':
                  navi  da  passeggeri di stazza lorda inferiore a 25
          tonnellate  in  navigazioni nazionali, compresi i traghetti
          abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di
          stazza e navigazioni;
                  navi  da  carico  di  stazza  lorda  inferiore a 25
          tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali,
          compresi   i   traghetti  non  abilitati  al  trasporto  di
          passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio le navi
          da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
                  navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate
          a qualsiasi navigazione;
                  galleggianti   di  stazza  lorda  inferiore  a  200
          tonnellate".
              - Il  testo della regola 7 del capitolo I dell'allegato
          del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
              "Regola 7 - Rilascio o vidimazione dei certificati.
              (1)   (a)   Un   certificato   denominato  "Certificato
          internazionale  di  sicurezza per nave da pesca deve essere
          rilasciato,  dopo la visita, a tutte le navi che soddisfano
          alle prescrizioni applicabili del presente allegato;
                (b) quando   ad  una  nave  e'  stata  accordata  una
          esenzione   ai   sensi   delle  disposizioni  del  presente
          allegato,  deve essere rilasciato un certificato denominato
          "Certificato  internazionale di esenzione per nave da pesca
          in aggiunta al certificato prescritto al comma a).
              (2) I  certificati  previsti  al  paragrafo  (1) devono
          essere  rilasciati  o  vidimati  dall'amministrazione  o da
          altre  persone  o  organizzazioni  debitamente  autorizzati
          dall'amministrazione.  In  ogni  caso  l'amministrazione si
          assume   la   piena   responsabilita'   del   rilascio  dei
          certificati".
              - L'art.  8 della predetta legge 5 giugno 1962, n. 616,
          cosi  recita:      "Art.  8  (Proroga  dei  certificati  di
          sicurezza o d'idoneita'). - La validita' dei certificati di
          sicurezza    o   di   idoneita'   puo'   essere   prorogata
          dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un
          mese.
              Se  la  validita' di uno dei certificati di sicurezza o
          d'idoneita'  scade  quando  la  nave  si  trovi in un porto
          estero,   l'autorita'  consolare  puo'  prorogarla  per  un
          periodo  non  superiore a cinque mesi al fine di permettere
          alla nave di completare il viaggio per l'Italia.
              La  nave  alla  quale sia stata concessa la proroga, di
          cui  al  precedente  comma,  non  puo'  ripartire dal porto
          nazionale  ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto
          il rinnovo del certificato.
              Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di
          sicurezza  o  di  idoneita' si trova impegnata, in traffici
          tra  porti  di  Stati  con i quali non esistono particolari
          accordi   in   materia   di   sicurezza  della  navigazione
          l'autorita'  consolare  puo'  prorogare  la  validita'  dei
          certificati  scaduti  per tutto il periodo durante il quale
          la  nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso
          che  tale  periodo  superi  cinque  mesi dalla scadenza dei
          certificati  l'autorita'  consolare  provvede  a  norma del
          secondo capoverso dell'art. 6.
              I  certificati scaduti devono essere comunque rinnovati
          non  appena  la  nave approdi in un porto nazionale o in un
          porto  di  uno  Stato  con  il  quale  esistono particolari
          accordi  in  materia di sicurezza della navigazione. A tale
          fine  l'autorita'  consolare  deve  interessare l'autorita'
          locale competente al rinnovo dei certificati scaduti".
              - II testo della regola 11 del capitolo I dell'allegato
          del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
              "Regola 11 - Durata e validita' dei certificati.
              (1)  Un  "Certificato  internazionale  di sicurezza per
          nave  da pesca e' rilasciato per un periodo non superiore a
          quattro  anni  e  non  puo' essere prorogato per piu' di un
          anno  sotto riserva dell'esecuzione delle visite periodiche
          e  intermedie  prescritte  ai commi (b) e (c) del paragrafo
          (1)  della  regola  (6), salvo quanto previsto ai paragrafi
          (2), (3) e (4). Un "Certificato internazionale di esenzione
          per  nave da pesca non potra' avere un periodo di validita'
          superiore   a  quello  del  "Certificato  internzionale  di
          sicurezza per nave da pesca .
              (2)  Se una nave, alla data di scadenza o di cessazione
          della validita' del proprio certificato, non si trova in un
          porto della Parte di cui e' autorizzata a battere bandiera,
          la  validita'  del  certificato puo' essere prorogata dalla
          predetta Parte. Tale proroga puo' essere accordata soltanto
          allo  scopo  di  consentire  alla nave di completare il suo
          viaggio  fino  a un porto della predetta Parte o a un porto
          in  cui deve essere sottoposta a visita, e solo nei casi in
          cui tale misura appaia appropriata e ragionevole.
              (3)   Nessun   certificato  puo'  essere  in  tal  modo
          prorogato per un periodo superiore a cinque mesi, e la nave
          a  cui  tale  proroga  e'  stata accordata non puo', al suo
          arrivo  in  un  porto  della  Parte di cui e' autorizzata a
          battere  bandiera  o nel porto in cui deve essere visitata,
          essere  autorizzata  in  virtu'  di tale proroga a lasciare
          quel porto senza aver ottenuto un nuovo certificato.
              (4)  Un certificato che non sia stato prorogato in base
          alle  disposizioni  del paragrafo (2) puo' essere prorogato
          dall'amministrazione per un periodo di grazia non superiore
          a un mese dalla data di scadenza su di esso indicata.
              (5) Un certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o
          8 cessa di avere validita' in ognuno dei seguenti casi:
                (a) se  le  relative visite non sono state completate
          entro i periodi specificati dalla regola 6;
                (b)  se il certificato non e' vidimato in conformita'
          con le presenti regole;
                (c) dopo trasferimento della nave alla bandiera di un
          altro  Stato.  Un  nuovo certificato puo' essere rilasciato
          solo  quando  il  governo  responsabile per il suo rilascio
          ritiene con sua piena soddisfazione che la nave corrisponda
          alle  prescrizioni  dei  commi  (a) e (b) del paragrafo (3)
          della  regola  6.  Nel caso di un trasferimento di bandiera
          tra  due  Parti,  se richiesto entro tre mesi dalla data di
          trasferimento,  il  governo  dello Stato di cui la nave era
          autorizzata   a   battere  precedentemente  bandiera,  deve
          trasmettere,  appena  possibile,  all'amministrazione copia
          dei  certificati  che la nave aveva prima del trasferimento
          e, se disponibili, copia dei relativi rapporti di visita".