Art. 7. V i s i t e 1. Le navi da pesca, a cui si applica il presente decreto, sono soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 2. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale, mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato in vigore. 3. Le visite sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e al Titolo II - Capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Note all'art. 7: - Il testo della regola 6 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente: "Regola 6 - Visite. (1) Ogni nave deve essere sottoposta alle visite sotto specificate: (a) Una visita iniziale prima che la nave entri in servizio o prima che venga rilasciato per la prima volta il certificato prescritto dalla Regola 7, comprendente una ispezione completa della sua struttura e della stabilita', delle macchine, del materiale di armamento, ivi compresa a secco dello scafo, come pure una visita interna ed esterna delle caldaie e dell'equipaggiamento, nella misura in cui la nave e' soggetta al presente allegato. Questa visita deve essere effettuata in modo da verificare che i dispositivi, il materiale, le dimensioni della struttura, le caldaie, gli altri recipienti in pressione e i relativi ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, gli impianti elettrici, le installazioni radioelettriche comprese quelle che sono utilizzate nei dispositivi di salvataggio, i sistemi e i dispositivi di sicurezza e di protezione antincendio, i mezzi e i dispositivi di salvataggio, il materiale di navigazione a bordo, le pubblicazioni nautiche e altre parti dell'armamento siano integralmente conformi alle prestazioni del presente allegato. La visita deve altresi' attestare che la lavorazione di tutte le parti della nave e del suo armamento sia soddisfacente cotro tutti i riguardi e che la nave sia dotata di fanali, di mezzi di segnazione sonore e per i segnali di pericolo, secondo le prescrizioni dal presente allegato e del vigente regolamento internazionale per prevenire gli abbordi a mare. Se a bordo si trovano mezzi per l'imbarco dei piloti, anch'essi devono essere controllati per assicurare che siano in buono stato di funzionamento e che soddisfino alle relative prescrizioni della vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare; (b) Visite periodiche agli intervalli sotto specificati: (i) quattro anni, per quanto attiene alla struttura inclusa la parte esterna dello scafo ed alle macchine considerate nei capitoli II, III, IV, V e VI; in conformita' della Regola 11 (1), questo periodo puo' essere prolungato di un anno a condizione che la nave sia ispezionata internamente ed esternamente per quanto sia pratico e ragionevole; (ii) due anni, per quanto attiene all'equipaggiamento della nave previsto nei capitoli II, III, IV, V, VI, VII e X; e (iii) un anno, per quanto concerne le installazioni radio incluse quelle utilizzate nelle dotazioni dei mezzi di salvataggio e del radiogoniometro della nave, previste nei capitoli VII, IX e X. Le visite periodiche saranno tali da garantire che gli elementi di cui al comma (a) soddisfino appieno le prescrizioni applicabili del presente allegato, che l'equipaggiamento sia in buone condizioni di funzionamento e che le informazioni sulla stabilita' siano di facile consultazione a bordo. Quando la validita' del certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 e' prorogata come previsto dalla regola 11 (2) o (4), la periodicita' dei controlli puo' essere similmente modificata; (c) Oltre alla visita periodica di cui alla lettera (b) (i), si devono effettuare visite intermedie della struttura e delle macchine della nave con una periodicita' stabilita dall'amministrazione. La visita sara' tale da garantire che non siano state apportate modifiche che possano avere conseguenze negative sulla sicurczza della nave o dell'equipaggio; (d) Le visite periodiche, di cui alla lettera (b) (ii) e (iii), e le visite intermedie di cui al comma (c), devono essere indicate in modo appropriato sul certificato di cui alla regola 7 o 8. (2) (a) Le ispezioni e le visite delle navi saranno effettuate da parte di funzionari dell'amministrazione nell'ambito dell'applicazione delle prescrizioni delle presenti regole e della concessione di esenzioni dalle suddette prescrizioni. L'amministrazione puo' pero' affidare le ispezioni e le visite a ispettori all'uopo nominati o ad organizzazioni da essa riconosciuti; (b) L'amministrazione che nomina ispettori o riconosca organizzazioni per effettuare ispezioni e visite ai sensi del comma 1 deve almeno autorizzare ogni ispettore nominato od ogni organizzazione riconosciuta a: (i) richiedere riparazioni a una nave; (ii) a effettuare ispezioni e visite su richiesta delle competenti autorita' dello Stato del porto. L'Amministrazione deve notificare all'organizzazione le responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni conferite agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute; (c) Quando un ispettore nominato o un'organizzazione riconosciuta trova che le condizioni della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente ai dati del certificato o sono tali che la nave non e' atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa o per le persone a bordo, tale ispettore od organizzazione deve immediatamente assicurarsi che sia stato adottato un provvedimento correttivo e deve informarne in tempo debito l'amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non viene adottato, il certificato relativo deve essere ritirato e l'amministrazione ne deve essere immediatamente informata; e, se la nave si trova in un altro porto di un'altra Parte, anche le autorita' competenti dello Stato del porto devono essere immediatamente informate. Quando un funzionario dell'amministrazione, o un ispettore nominato o un'organizzazione riconosciuta hanno informato le autorita' competenti dello Stato del porto, il governo dello Stato del porto interessato deve fornire a tale funzionario o ispettore od organizzazione ogni assistenza necessaria per soddisfare i loro obblighi secondo la presente regola. Quando possibile, il governo dello Stato del porto interessato deve assicurarsi che la nave non parta fino a che possa prendere il mare, o che lasci il porto per recarsi in un appropriato cantiere di ripartizione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo; (d) In ogni caso, l'amministrazione deve garantire pienamente la sicurezza e l'efficienza dell'ispezione e della visita, e deve provvedere a quanto necessario per soddisfare a tale obbligo. (3) (a) Le condizioni della nave e del suo equipaggiamento devono essere mantenute in modo da soddisfare alle disposizioni delle presenti regole per garantire che la nave rimarra', sotto ogni punto di vista, atta alla navigazione, senza pericoli per se stessa o per le persone a bordo; (b) Dopo che sia stata completata una visita della nave secondo la presente regola, nessun cambiamento puo' essere apportato alla struttura, al macchinario, all'equipaggiamento e ad altre parti che siano state oggetto della visita senza il benestare dell'amministrazione. (c) Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto un difetto che in un caso o nell'altro, interessi la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza dei suoi dispositivi di salvataggio o altro equipaggiamento, il comandante armatore della nave deve riferirne, alla prima occasione, all'amministrazione all'ispettore nominato o all'organizzazione riconosciuta responsabile a rilasciare il relativo certificato, che provvedera' a che siano iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una visita, come richiesto dalla presente regola. Se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, il comandante o l'armatore deve informare immediatamente anche le autorita' competenti dello Stato del porto e l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve accertarsi se tale informazione sia stata data. - Il capo IV della citata legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne "Commissioni di visita". - Il capitolo I del titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concerne "Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione".