Art. 7.
                             V i s i t e
  1.  Le  navi  da  pesca, a cui si applica il presente decreto, sono
soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato
del protocollo di Torremolinos.
  2.  Dopo  un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve
essere  eseguita  una  visita  occasionale,  mirante  ad accertare il
mantenimento  delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato
in vigore.
  3. Le visite sono effettuate con le modalita' e con le procedure di
cui  al  capo  IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e al Titolo II -
Capitolo  I  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo della regola 6 del capitolo I dell'allegato
          del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
              "Regola 6 - Visite.
              (1)  Ogni nave deve essere sottoposta alle visite sotto
          specificate:
                (a)  Una  visita  iniziale prima che la nave entri in
          servizio o prima che venga rilasciato per la prima volta il
          certificato  prescritto  dalla  Regola  7, comprendente una
          ispezione  completa della sua struttura e della stabilita',
          delle  macchine, del materiale di armamento, ivi compresa a
          secco  dello scafo, come pure una visita interna ed esterna
          delle  caldaie  e dell'equipaggiamento, nella misura in cui
          la  nave  e'  soggetta  al presente allegato. Questa visita
          deve   essere  effettuata  in  modo  da  verificare  che  i
          dispositivi,  il  materiale, le dimensioni della struttura,
          le  caldaie, gli altri recipienti in pressione e i relativi
          ausiliari,   le  macchine  principali  ed  ausiliarie,  gli
          impianti   elettrici,   le   installazioni  radioelettriche
          comprese  quelle  che  sono  utilizzate  nei dispositivi di
          salvataggio,  i  sistemi  e i dispositivi di sicurezza e di
          protezione   antincendio,   i  mezzi  e  i  dispositivi  di
          salvataggio,  il  materiale  di  navigazione  a  bordo,  le
          pubblicazioni  nautiche  e altre parti dell'armamento siano
          integralmente   conformi   alle  prestazioni  del  presente
          allegato.   La   visita  deve  altresi'  attestare  che  la
          lavorazione  di  tutte  le  parti  della  nave  e  del  suo
          armamento sia soddisfacente cotro tutti i riguardi e che la
          nave  sia dotata di fanali, di mezzi di segnazione sonore e
          per  i  segnali  di  pericolo,  secondo le prescrizioni dal
          presente  allegato e del vigente regolamento internazionale
          per  prevenire  gli  abbordi  a mare. Se a bordo si trovano
          mezzi  per  l'imbarco  dei  piloti, anch'essi devono essere
          controllati  per  assicurare  che  siano  in buono stato di
          funzionamento  e  che soddisfino alle relative prescrizioni
          della    vigente    convenzione   internazionale   per   la
          salvaguardia della vita umana in mare;
                (b)   Visite   periodiche   agli   intervalli   sotto
          specificati:
                  (i) quattro anni, per quanto attiene alla struttura
          inclusa  la  parte  esterna  dello  scafo  ed alle macchine
          considerate   nei   capitoli  II,  III,  IV,  V  e  VI;  in
          conformita' della Regola 11 (1), questo periodo puo' essere
          prolungato  di  un  anno  a  condizione  che  la  nave  sia
          ispezionata  internamente  ed  esternamente  per quanto sia
          pratico e ragionevole;
                  (ii) due      anni,      per     quanto     attiene
          all'equipaggiamento  della  nave  previsto nei capitoli II,
          III,  IV,  V,  VI,  VII  e X; e         (iii)  un anno, per
          quanto  concerne  le  installazioni  radio  incluse  quelle
          utilizzate  nelle  dotazioni dei mezzi di salvataggio e del
          radiogoniometro della nave, previste nei capitoli VII, IX e
          X.
              Le  visite periodiche saranno tali da garantire che gli
          elementi   di  cui  al  comma  (a)  soddisfino  appieno  le
          prescrizioni   applicabili   del   presente  allegato,  che
          l'equipaggiamento  sia in buone condizioni di funzionamento
          e  che  le  informazioni  sulla  stabilita' siano di facile
          consultazione  a bordo. Quando la validita' del certificato
          rilasciato  ai  sensi  della regola 7 o 8 e' prorogata come
          previsto  dalla  regola  11  (2) o (4), la periodicita' dei
          controlli puo' essere similmente modificata;
                (c)  Oltre  alla visita periodica di cui alla lettera
          (b)  (i),  si  devono  effettuare  visite  intermedie della
          struttura  e delle macchine della nave con una periodicita'
          stabilita  dall'amministrazione.  La  visita  sara' tale da
          garantire  che  non  siano  state  apportate  modifiche che
          possano  avere  conseguenze  negative sulla sicurczza della
          nave o dell'equipaggio;
                (d)  Le  visite  periodiche,  di cui alla lettera (b)
          (ii)  e  (iii), e le visite intermedie di cui al comma (c),
          devono  essere indicate in modo appropriato sul certificato
          di cui alla regola 7 o 8.
                (2)  (a)  Le ispezioni e le visite delle navi saranno
          effettuate  da  parte  di  funzionari  dell'amministrazione
          nell'ambito   dell'applicazione  delle  prescrizioni  delle
          presenti  regole  e  della  concessione  di esenzioni dalle
          suddette   prescrizioni.   L'amministrazione   puo'   pero'
          affidare  le  ispezioni  e  le  visite a ispettori all'uopo
          nominati o ad organizzazioni da essa riconosciuti;
                (b)   L'amministrazione   che   nomina   ispettori  o
          riconosca  organizzazioni per effettuare ispezioni e visite
          ai sensi del comma 1 deve almeno autorizzare ogni ispettore
          nominato od ogni organizzazione riconosciuta a:
                  (i) richiedere riparazioni a una nave;
                  (ii)  a  effettuare ispezioni e visite su richiesta
          delle competenti autorita' dello Stato del porto.
              L'Amministrazione deve notificare all'organizzazione le
          responsabilita'    e   le   condizioni   specifiche   delle
          autorizzazioni  conferite  agli  ispettori  nominati o alle
          organizzazioni riconosciute;
                (c)  Quando un ispettore nominato o un'organizzazione
          riconosciuta  trova  che le condizioni della nave o del suo
          equipaggiamento  non  corrispondono sostanzialmente ai dati
          del  certificato  o  sono  tali  che  la nave non e' atta a
          prendere  il  mare  senza  pericoli  per se stessa o per le
          persone  a  bordo,  tale  ispettore  od organizzazione deve
          immediatamente   assicurarsi  che  sia  stato  adottato  un
          provvedimento  correttivo e deve informarne in tempo debito
          l'amministrazione.  Se  tale  provvedimento  correttivo non
          viene   adottato,   il  certificato  relativo  deve  essere
          ritirato  e l'amministrazione ne deve essere immediatamente
          informata;  e,  se  la  nave  si trova in un altro porto di
          un'altra  Parte,  anche le autorita' competenti dello Stato
          del porto devono essere immediatamente informate. Quando un
          funzionario dell'amministrazione, o un ispettore nominato o
          un'organizzazione riconosciuta hanno informato le autorita'
          competenti  dello  Stato  del porto, il governo dello Stato
          del  porto  interessato  deve  fornire a tale funzionario o
          ispettore  od organizzazione ogni assistenza necessaria per
          soddisfare  i  loro  obblighi  secondo  la presente regola.
          Quando   possibile,   il  governo  dello  Stato  del  porto
          interessato  deve  assicurarsi che la nave non parta fino a
          che  possa  prendere  il  mare,  o  che  lasci il porto per
          recarsi  in  un appropriato cantiere di ripartizione, senza
          pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo;
                (d)  In  ogni  caso, l'amministrazione deve garantire
          pienamente  la  sicurezza  e  l'efficienza dell'ispezione e
          della  visita,  e  deve  provvedere a quanto necessario per
          soddisfare a tale obbligo.
              (3) (a)   Le   condizioni   della   nave   e   del  suo
          equipaggiamento   devono   essere   mantenute  in  modo  da
          soddisfare  alle  disposizioni  delle  presenti  regole per
          garantire  che la nave rimarra', sotto ogni punto di vista,
          atta  alla  navigazione, senza pericoli per se stessa o per
          le persone a bordo;
                (b)  Dopo  che  sia stata completata una visita della
          nave  secondo  la  presente regola, nessun cambiamento puo'
          essere    apportato   alla   struttura,   al   macchinario,
          all'equipaggiamento  e  ad  altre  parti  che  siano  state
          oggetto     della     visita     senza     il     benestare
          dell'amministrazione.
                (c)   Qualora  la  nave  subisca  un'avaria  o  venga
          scoperto  un difetto che in un caso o nell'altro, interessi
          la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza dei
          suoi dispositivi di salvataggio o altro equipaggiamento, il
          comandante  armatore  della nave deve riferirne, alla prima
          occasione,  all'amministrazione  all'ispettore  nominato  o
          all'organizzazione  riconosciuta  responsabile a rilasciare
          il  relativo  certificato,  che  provvedera'  a  che  siano
          iniziate  indagini  per  stabilire  se  sia  necessaria una
          visita, come richiesto dalla presente regola. Se la nave si
          trova  in  un  porto  di  un'altra  Parte,  il comandante o
          l'armatore deve informare immediatamente anche le autorita'
          competenti  dello  Stato del porto e l'ispettore nominato o
          l'organizzazione   riconosciuta  deve  accertarsi  se  tale
          informazione sia stata data.
              - Il  capo IV della citata legge 5 giugno 1962, n. 616,
          concerne "Commissioni di visita".
              - Il  capitolo  I  del titolo II del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8  novembre  1991,  n.  435,
          concerne  "Accertamenti  e documenti per la sicurezza della
          navigazione".