Art. 8.
                              Controlli
  1.  Le  navi  da  pesca  che operano nelle acque interne o nel mare
territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che
non  battono  bandiera  italiana,  sono  soggette  al controllo delle
locali autorita' marittime per verificare che soddisfino le norme del
presente decreto.
  2.  Agli  stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque
interne  o  nel  mare  territoriale  italiano,  ne'  sbarcano le loro
catture  nei  porti  nazionali, e che battono la bandiera di un altro
Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei
porti nazionali, al controllo delle autorita' marittime locali.
  3.  Le  navi  da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e
che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano,
ne'  sbarcano  le  loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in
tali  porti,  sono  soggette  al  controllo delle autorita' marittime
locali   per  la  verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni  del
protocollo  di  Torremolinos,  subordinatamente all'entrata in vigore
dello stesso.
  4.  Il  controllo  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato a norma
dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  testo  dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos
          e' il seguente:
              "Art.  4 (Certificazione e controllo statale al porto).
          - (1) Ogni nave, se si trova in un porto di un'altra Parte,
          e'   tenuta  ad  avere  un  certificato,  rispondente  alle
          disposizioni  delle regole a cui e' soggetta, il quale deve
          essere  controllato  da  funzionari debitamente autorizzati
          dal  governo  della suddetta Parte. Tale controllo e' volto
          ad  accertare  la  validita' del certificato, rilasciato ai
          sensi delle disposizioni contenute nelle regole pertinenti.
              (2) Tale certificato, se valido, deve essere accettato,
          a  meno che non esistono valide ragioni per ritenere che lo
          stato  della  nave  o  del  suo  armamento  non corrisponda
          sostanzialmente  alle indicazioni di tale certificato o che
          la  nave  e  il suo equipaggiamento non siano conformi alle
          disposizioni contenute nelle regole pertinenti.
              (3)  Date  le circostanze di cui al paragrafo (2) o nel
          caso  in  cui  un  certificato  sia  scaduto o non sia piu'
          valido,  il  funzionario  che  esercita  il  controllo deve
          adottare  le  misure  necessarie  a impedire la navigazione
          della nave in questione fino a quando essa non sia in grado
          di  navigare  o di lasciare il porto al fine di raggiungere
          il cantiere adatto per le riparazioni, senza rischio per la
          nave o le persone a bordo.
              (4)  Nel  caso  in  cui  tale  controllo dia adito a un
          intervento di qualsiasi tipo, il funzionario incaricato del
          controllo deve informare immediatamente il console, tramite
          comunicazione scritta, o, in sua assenza, il rappresentante
          diplomatico  piu'  prossimo  dello  Stato di cui la nave e'
          autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze per
          cui  e'  stato  ritenuto  necessario  intervenire. Inoltre,
          saranno  notificati  anche  gli  ispettori  nominati  o  le
          organizzazioni  riconosciute  responsabili  per il rilascio
          dei certificati. L'organizzazione sara' informata dei fatti
          afferenti l'intervento.
              (5)  Se  l'autorita' pubblica portuale in questione non
          e' in grado di adottare le misure di cui al paragrafo (3) o
          se  la  nave  e'  stata  autorizzata  a  proseguire fino al
          successivo  porto  di scalo, la suddetta autorita' pubblica
          portuale  deve notificare tutte le informazioni riguardanti
          la  nave  alla  Parte  di  cui  nel  paragrafo  (4)  e alle
          autorita' del successivo porto di scalo.
              (6)  Nell'effettuare un controllo ai sensi del presente
          articolo devono essere fatti tutti gli sforzi possibili per
          evitare di trattenere o ritardare indebitamente la nave. Se
          una  nave e' indebitamente trattenuta o subisce un ritardo,
          essa  ha  diritto a un risarcimento per qualsiasi perdita o
          danno da lei subi'to.
              (7)  Nei  confronti  di  navi  di Stati non aderenti al
          presente   protocollo,   le   parti   devono  applicare  le
          prescrizioni  del  presente protocollo atte a garantire che
          tali navi non vengano trattate in modo piu' favorevole".