Art. 8. Controlli 1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorita' marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto. 2. Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorita' marittime locali. 3. Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorita' marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso. 4. Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato a norma dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos e' il seguente: "Art. 4 (Certificazione e controllo statale al porto). - (1) Ogni nave, se si trova in un porto di un'altra Parte, e' tenuta ad avere un certificato, rispondente alle disposizioni delle regole a cui e' soggetta, il quale deve essere controllato da funzionari debitamente autorizzati dal governo della suddetta Parte. Tale controllo e' volto ad accertare la validita' del certificato, rilasciato ai sensi delle disposizioni contenute nelle regole pertinenti. (2) Tale certificato, se valido, deve essere accettato, a meno che non esistono valide ragioni per ritenere che lo stato della nave o del suo armamento non corrisponda sostanzialmente alle indicazioni di tale certificato o che la nave e il suo equipaggiamento non siano conformi alle disposizioni contenute nelle regole pertinenti. (3) Date le circostanze di cui al paragrafo (2) o nel caso in cui un certificato sia scaduto o non sia piu' valido, il funzionario che esercita il controllo deve adottare le misure necessarie a impedire la navigazione della nave in questione fino a quando essa non sia in grado di navigare o di lasciare il porto al fine di raggiungere il cantiere adatto per le riparazioni, senza rischio per la nave o le persone a bordo. (4) Nel caso in cui tale controllo dia adito a un intervento di qualsiasi tipo, il funzionario incaricato del controllo deve informare immediatamente il console, tramite comunicazione scritta, o, in sua assenza, il rappresentante diplomatico piu' prossimo dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze per cui e' stato ritenuto necessario intervenire. Inoltre, saranno notificati anche gli ispettori nominati o le organizzazioni riconosciute responsabili per il rilascio dei certificati. L'organizzazione sara' informata dei fatti afferenti l'intervento. (5) Se l'autorita' pubblica portuale in questione non e' in grado di adottare le misure di cui al paragrafo (3) o se la nave e' stata autorizzata a proseguire fino al successivo porto di scalo, la suddetta autorita' pubblica portuale deve notificare tutte le informazioni riguardanti la nave alla Parte di cui nel paragrafo (4) e alle autorita' del successivo porto di scalo. (6) Nell'effettuare un controllo ai sensi del presente articolo devono essere fatti tutti gli sforzi possibili per evitare di trattenere o ritardare indebitamente la nave. Se una nave e' indebitamente trattenuta o subisce un ritardo, essa ha diritto a un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da lei subi'to. (7) Nei confronti di navi di Stati non aderenti al presente protocollo, le parti devono applicare le prescrizioni del presente protocollo atte a garantire che tali navi non vengano trattate in modo piu' favorevole".