Art. 3.
    1. All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
    2. Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.