Art. 10. Disposizioni di coordinamento 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera h), e' sostituita dalla seguente: "le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;". 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera ss) e' aggiunta la seguente: "tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 02/03/2000, n. 51 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, come modificato dal presente regolamento: "Art. 2 (Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione). - 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni: a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione; c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato; f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali e di assegni bancari; g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie; h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate; i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza; l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi; m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di intermediazione mobiliare; n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'art. 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto; p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap; q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni; s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti; u) le prestazioni di riparazioni di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori; z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori; aa) le prestazioni di riparazioni di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali; cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere; dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate; ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime; ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente; gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto; hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66; ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie; ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli; mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici; nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici; oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni; pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni; rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorita' competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attivita' non connessa con quella autorizzata; ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste; tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella Sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla Sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire".