Art. 10. 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. All'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la  lettera  h),  e'  sostituita
dalla seguente: 
    "le operazioni relative ai concorsi pronostici e  alle  scommesse
soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23  dicembre
1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo
Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;". 
  2. All'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera ss) e'  aggiunta
la seguente: 
    "tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I
limitatamente alle piccole e medie  attrazioni  e  alla  sezione  III
dell'elenco delle attivita' di cui  all'articolo  4  della  legge  18
marzo 1968, n. 337,  escluse  le  attrazioni  installate  nei  parchi
permanenti da divertimento di cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21  aprile  1994,  n.   394,   qualora
realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di
lire". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  02/03/2000,  n.  51
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 2, comma 1, del  citato  D.P.R.  21
          dicembre  1996,  n.  696,  come  modificato  dal   presente
          regolamento: 
              "Art.  2  (Operazioni  non  soggette   all'obbligo   di
          certificazione). - 1.  Non  sono  soggette  all'obbligo  di
          certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni: 
                a)  le  cessioni  di  tabacchi  e   di   altri   beni
          commercializzati    esclusivamente     dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
                b)  le  cessioni  di  beni  iscritti   nei   pubblici
          registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione; 
                c) le cessioni di prodotti  agricoli  effettuate  dai
          produttori agricoli  cui  si  applica  il  regime  speciale
          previsto  dall'art.  34,  primo  comma,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni; 
                d) le cessioni di beni risultanti  dal  documento  di
          cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   se   integrato
          nell'ammontare dei corrispettivi; 
                e) le cessioni di giornali quotidiani, di  periodici,
          di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
          d'antiquariato; 
                f) le prestazioni di servizi rese  da  notai  per  le
          quali sono previsti onorari, diritti o  altri  compensi  in
          misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia  e
          giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di  cambiali
          e di assegni bancari; 
                g) le cessioni e le prestazioni  effettuate  mediante
          apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
          prestazioni rese mediante  apparecchi  da  trattenimento  o
          divertimento installati in luoghi pubblici o locali  aperti
          al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di  qualunque
          specie; 
                h) le operazioni relative ai  concorsi  pronostici  e
          alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative  ai
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato,  compresa  la
          raccolta delle rispettive giocate; 
                i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese  in
          mense    aziendali,    interaziendali,    scolastiche    ed
          universitarie   nonche'   in   mense    popolari    gestite
          direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e  di
          beneficenza; 
                l) le prestazioni di  traghetto  rese  con  barche  a
          remi, le prestazioni rese dai gondolieri  della  laguna  di
          Venezia, le prestazioni  di  trasporto  rese  con  mezzi  a
          trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a  mezzo
          servizio di taxi, le prestazioni rese  con  imbarcazioni  a
          motore da soggetti che  esplicano  attivita'  di  traghetto
          fluviale di persone e  veicoli  tra  due  rive  nell'ambito
          dello stesso comune o tra comuni limitrofi; 
                m) le prestazioni di custodia  e  amministrazione  di
          titoli ed altri servizi  resi  da  aziende  o  istituti  di
          credito  da  societa'  finanziarie  o  fiduciarie  e  dalle
          societa' di intermediazione mobiliare; 
                n)  le  cessioni  e  le  prestazioni  esenti  di  cui
          all'art.  22,  primo  comma,  punto  6,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                o) le prestazioni inerenti e  connesse  al  trasporto
          pubblico collettivo di persone e di veicoli  e  bagagli  al
          seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, effettuate  dal  soggetto  esercente
          l'attivita' di trasporto; 
                p) le prestazioni  di  autonoleggio  da  rimessa  con
          conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
          svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti  di
          portatori di handicap; 
                q)  le   prestazioni   didattiche,   finalizzate   al
          conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; 
                r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od
          altri  luoghi   stabiliti,   da   barbieri,   parrucchieri,
          estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
          con pubbliche amministrazioni; 
                s) le prestazioni rese  da  fumisti,  nonche'  quelle
          rese,  in  forma  itinerante,  da  ciabattini,   ombrellai,
          arrotini; 
                t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici
          senza collaboratori o dipendenti; 
                u)  le  prestazioni  di  riparazioni   di   calzature
          effettuate  da   soggetti   che   non   si   avvalgono   di
          collaboratori e dipendenti; 
                v) le prestazioni rese da impagliatori  e  riparatori
          di sedie senza dipendenti e collaboratori; 
                z) le  prestazioni  di  cardatura  della  lana  e  di
          rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione  dei
          clienti da  parte  di  materassai  privi  di  dipendenti  e
          collaboratori; 
                aa) le prestazioni di riparazioni di biciclette  rese
          da  soggetti  che  non  si  avvalgono  di  collaboratori  e
          dipendenti; 
                bb) le cessioni da parte di  venditori  ambulanti  di
          palloncini,  piccola  oggettistica  per  bambini,   gelati,
          dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini  non  muniti
          di  attrezzature  motorizzate,  e  comunque  da  parte   di
          soggetti che esercitano, senza attrezzature,  il  commercio
          di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
          nei mercati rionali; 
                cc)  le  somministrazioni  di  alimenti   e   bevande
          effettuate  in  forma  itinerante  negli  stadi,   stazioni
          ferroviarie e simili, nei cinema, teatri  ed  altri  luoghi
          pubblici e in occasione di manifestazioni in genere; 
                dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte  di
          venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate; 
                ee)  le  somministrazioni  di  alimenti  e   bevande,
          accessorie al  servizio  di  pernottamento  nelle  carrozze
          letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime; 
                ff) le prestazioni rese dalle agenzie  di  viaggio  e
          turismo concernenti la prenotazione di servizi  in  nome  e
          per conto del cliente; 
                gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli  in  aree
          coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
          del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
          funzionanti  a  monete,  gettoni,  tessere,   biglietti   o
          mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
          indipendentemente  dall'eventuale  presenza  di   personale
          addetto; 
                hh) le cessioni e  le  prestazioni  poste  in  essere
          dalle  associazioni  sportive   dilettantistiche   che   si
          avvalgono della disciplina di cui alla  legge  16  dicembre
          1991, n. 398, nonche'  dalle  associazioni  senza  fini  di
          lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate  dall'art.
          9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66; 
                ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle
          stazioni ferroviarie; 
                ll) le prestazioni  aventi  per  oggetto  servizi  di
          deposito bagagli; 
                mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione
          di servizi igienico-sanitari pubblici; 
                nn) le prestazioni di  alloggio  rese  nei  dormitori
          pubblici; 
                oo) le cessioni di beni poste in essere  da  soggetti
          che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente  a
          dette cessioni; 
                pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle
          persone fisiche di cui all'art. 2 della  legge  9  febbraio
          1963, n. 59, se rientranti  nel  regime  di  esonero  dagli
          adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                qq) le cessioni e le prestazioni poste in  essere  da
          regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle  comunita'
          montane, dalle istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza,
          dagli enti di previdenza, dalle  unita'  sanitarie  locali,
          dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della  legge
          23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla
          tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle
          poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni; 
                rr) le  prestazioni  di  servizi  rese  sul  litorale
          demaniale   dai   titolari   dei   relativi   provvedimenti
          amministrativi  rilasciati  dalle   autorita'   competenti,
          escluse le somministrazioni di alimenti e  bevande  e  ogni
          altra attivita' non connessa con quella autorizzata; 
                ss) le prestazioni relative al  servizio  telegrafico
          nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste; 
                tt) le  attrazioni  e  gli  intrattenimenti  indicati
          nella  Sezione  I  limitatamente  alle  piccole   e   medie
          attrazioni e alla Sezione III dell'elenco  delle  attivita'
          di cui all'art. 4  della  legge  18  marzo  1968,  n.  337,
          escluse le attrazioni installate nei parchi  permanenti  da
          divertimento di cui all'art. 8 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino
          un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni  di
          lire".