Art. 2.
     Intrattenimenti organizzati da enti societa' o associazioni
  1.  Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
come  modificata  dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del  medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto
il  pagamento  di  un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da
parte  dei  soci,  sono  rilasciati  titoli  di  accesso  a tutti gli
intervenuti.
  2.   Gli  stessi  soggetti  presentano  al  concessionario  di  cui
all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle
entrate  competente,  entro  dieci  giorni dalla fine di ciascun anno
sociale,  apposita  dichiarazione  dell'ammontare  delle  quote e dei
contributi versati dai soci.
  3.  Nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  2  sono  indicate  le
specifiche  attivita'  esercitate,  rientranti  o  meno  nell'area di
applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  testo  della  tariffa  allegata al D.P.R. 26
          ottobre  1972,  n.  640,  come  modificato  dall'art. 1 del
          D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nota all'art. 1.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 3, comma 3, e 17
          del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:
              "Art.  3,  comma  3:  Quando  gli spettacoli e le altre
          attivita'  di  cui  al  primo  comma  sono  organizzati  da
          societa'  o circoli per i propri soci, l'imposta si applica
          sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali
          pagati  dai  soci, se la societa' o circolo abbia per unico
          scopo  di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su
          parte  dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se
          la  societa'  o  circolo  non abbia tale unico scopo. Entro
          cinque  giorni  dalla  fine  di  ciascun  anno sociale deve
          essere    presentata   apposita   denuncia   dell'ammontare
          complessivo delle quote o contributi dei soci".
              "Art.  17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
          le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
          cui  ad  apposita  convenzione  da  approvarsi  con proprio
          decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei
          tributi  connessi  alla  Societa'  italiana degli autori ed
          editori.
              I  tributi  riscossi  dalla  Societa' sono versati allo
          Stato  al  netto  del  compenso ad essa riconosciuto con la
          convenzione di cui al primo comma".