Art. 2. Intrattenimenti organizzati da enti societa' o associazioni 1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti. 2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attivita' esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
Note all'art. 2: - Per il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nota all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, e 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640: "Art. 3, comma 3: Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al primo comma sono organizzati da societa' o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci". "Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma".