Art. 4.
                           Imponibili medi
  1.  I  soggetti  che  svolgono  le attivita' di minima importanza e
quelle  soggette  ad  imposta  svolte  congiuntamente  ad  altre  non
soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
dall'articolo  8  del  decreto  legislativo n. 60 del 1999, assolvono
l'imposta  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  articolo,  previa
specifica  comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  640 del 1972, ovvero
all'ufficio  delle entrate competente, con le modalita' e nei termini
previsti  dal  successivo articolo 19 dello stesso decreto, salvo che
sia  esercitata  l'opzione  per  l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari,   in  base  alle  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti
della  certificazione  dei  corrispettivi, per le attivita' di minima
importanza,  previste  dal  comma  2 dell'articolo 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  640  del 1972, sono applicabili le
disposizioni   di   cui   all'articolo  10,  comma  1,  del  presente
regolamento.
  2.  La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a
partire  dall'anno  solare  successivo a quello in cui e' superato il
volume d'affari di cinquanta milioni di lire.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del  D.Lgs.  26
          febbraio 1999, n. 60, che sostituisce il testo dell'art. 14
          del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:
              "Art.  8  (Imponibili medi). - 1. L'art. 14 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e'
          sostituito dal seguente:
              "Art.  14  (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica
          su imponibili determinati a norma del comma 2:
                a) per  le  esecuzioni  musicali non dal vivo e senza
          altre     prestazioni     sostitutive     ed     accessorie
          obbligatoriamente  imposte  ai  partecipanti, effettuate in
          pubblici esercizi;
                b) per le attivita' di minima importanza e per quelle
          soggette  ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non
          vi sono soggette.
              2. Per  i  soggetti  che esercitano le attivita' di cui
          alla  lettera  a)  del  comma  1,  la  base  imponibile  e'
          determinata  nella  misura  del  50  per cento dei proventi
          conseguiti.  Per  quelli che esercitano le attivita' di cui
          alla  lettera  b)  del  comma  1,  la  base  imponibile  e'
          costituita   dal  50 per  cento  dei  proventi  conseguiti,
          sempreche'  i  ricavi  dell'anno  solare  precedente  siano
          ammontati  ad  un importo non superiore a cinquanta milioni
          di lire.
              3. E'  data  facolta'  di  optare per la determinazione
          dell'imponibile in via ordinaria ".
              - Per  l'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si
          veda in nota all'art. 2.
              - Il   D.P.R.   10   novembre   1997,   n.  442,  reca:
          "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
          delle  opzioni  in materia di imposta sul valore aggiunto e
          di imposte dirette".