Art. 4. Imponibili medi 1. I soggetti che svolgono le attivita' di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999, assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, con le modalita' e nei termini previsti dal successivo articolo 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attivita' di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' superato il volume d'affari di cinquanta milioni di lire.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che sostituisce il testo dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640: "Art. 8 (Imponibili medi). - 1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2: a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi; b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette. 2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire. 3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria ". - Per l'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si veda in nota all'art. 2. - Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette".