Art. 5.
 Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco
  1.  Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o
i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in
unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi.
  2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24
del  giorno  successivo  a  quello  in  cui e' iniziato il gioco sono
indicati  in  un'unica  distinta  i proventi realizzati, distinguendo
quelli  derivanti  dal  gioco,  dagli ingressi e dagli altri introiti
connessi.
  3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo
da gioco e per il totale degli apparecchi.
  4.  La distinta e' utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la
liquidazione ed il versamento del tributo.
  5.  Gli  esemplari  delle  distinte  per  la  contabilizzazione dei
proventi   sono  tenuti  e  conservati  dall'organizzatore  ai  sensi
dell'articolo  39  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 633, vedi in nota all'art. 1.