Art. 5. Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco 1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi. 2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui e' iniziato il gioco sono indicati in un'unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco, dagli ingressi e dagli altri introiti connessi. 3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi. 4. La distinta e' utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo. 5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 1.