Art. 6.
                  Modalita' e termini di pagamento
  1.  Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
    a)  per  le  attivita' a carattere continuativo svolte in un mese
solare, entro il giorno sedici del mese successivo;
    b)   per   le  attivita'  occasionali,  entro  il  quinto  giorno
successivo a quello di conclusione della manifestazione;
    c)  per  le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno
sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.
  2.  Nei  casi  di  mancato  svolgimento  delle  attivita'  soggette
all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi
tra  le  parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato
per  i  titoli  di  accesso,  l'imposta e' commisurata alle somme non
rimborsate  e  versata entro trenta giorni dall'originario termine di
pagamento.
  3.  Qualora  l'effettuazione  delle attivita' di cui al comma 2 sia
rinviata   di   non   oltre   novanta   giorni   rispetto  alla  data
originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore
considerati   validi   per  la  nuova  manifestazione,  il  pagamento
dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio
          1997,  n.  241  (Norme di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni), come modificato dal presente decreto:
              "Art.   17   (Oggetto). - 1. I   contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle  imposte  sui  redditi  e  alle ritenute alla
          fonte   riscosse   mediante  versamento  diretto  ai  sensi
          dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,n.  602;  per le ritenute di cui al secondo
          comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire
          il  versamento  presso  la  competente sezione di tesoreria
          provinciale  dello  Stato,  in  tal  caso non e' ammessa la
          compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) ai contributi previdenziali dovuti dai titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30  settembre  1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28   febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) al  credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.
              2-bis. Non  sono  ammessi  alla compensazione di cui al
          comma  2  i  crediti  ed  i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".