Art. 7.
         Obblighi degli esercenti attivita' spettacolistiche
  1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' per le
operazioni  ad  esse  accessorie, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  1,  commi  3,  4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad
esclusione  delle  prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della
medesima  tabella  C,  rese  presso  il  domicilio del cliente, i cui
corrispettivi  sono  certificati  mediante  rilascio  della  ricevuta
fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
  2.  I  soggetti  che  effettuano  le  operazioni  di cui al comma 1
provvedono  all'annotazione  dei  corrispettivi  nel  registro di cui
all'articolo  24  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di
cui  all'articolo  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  agli  altri
adempimenti  previsti  dal  titolo II del medesimo decreto n. 633 del
1972.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta la tabella C allegata al citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633:
                                                           "Tabella C
                         SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'
              1) Spettacoli  cinematografici  e  misti  di  cinema  e
          avanspettacolo,  comunque ed ovunque dati al pubblico anche
          se in circoli e sale private;
              2) spettacoli  sportivi,  di  ogni  genere,  ovunque si
          svolgono;
              3) esecuzioni  musicali  di  qualsiasi genere esclusi i
          concerti  vocali  e  strumentali,  anche  se  effettuate in
          discoteche  e  sale da ballo qualora l'esecuzione di musica
          dal  vivo  sia  di  durata pari o superiore al 50 per cento
          dell'orario    complessivo    di   apertura   al   pubblico
          dell'esercizio,   escluse   quelle   effettuate   a   mezzo
          eletrogrammofoni  a gettone o a moneta o di apparecchiature
          similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive;
          corsi  mascherati  e  in  costume,  rievocazioni  storiche,
          giostre e manifestazioni similari;
              4) spettacoli  teatrali  di  qualsiasi  tipo,  compresi
          balletto,   opere   liriche,   prosa,   operetta,  commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini e marionette ovunque tenuti;
              5) mostre     e    fiere    campionarie;    esposizioni
          scientifiche,    artistiche    e    industriali,   rassegne
          cinematografiche  riconosciute  con  decreto  del  Ministro
          delle finanze ed altre manifestazioni similari;
              6) prestazioni  di  servizi fornite in locali aperti al
          pubblico  mediante  radiodiffusioni circolari, trasmesse in
          forma  codificata;  la  diffusione radiotelevisiva, anche a
          domicilio,  con  accesso  condizionato  effettuata in forma
          digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite".
              - Per  il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976,
          n. 249, vedi nota all'art. 1.
              - Per il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 633, vedi nota all'art. 1.
              - Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n.
          100, vedi nota all'art. 1.
              - Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca:
              "Regolamento  recante  modalita'  per  la presentazione
          delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".