Art. 7. Obblighi degli esercenti attivita' spettacolistiche 1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella C, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249. 2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.
Note all'art. 7: - Si riporta la tabella C allegata al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Tabella C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA' 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo eletrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari; 6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite". - Per il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, vedi nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, vedi nota all'art. 1. - Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca: "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".