Art. 8.
                         Contribuenti minori
  1.  I  soggetti  previsti  dall'articolo  74-quater,  comma  5, del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
nell'anno  solare  precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore   a  cinquanta  milioni  di  lire,  possono  documentare  i
corrispettivi   percepiti  anche  mediante  rilascio  della  ricevuta
fiscale  di  cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino
fiscale  manuale  o  prestampato  a tagli fissi di cui al decreto del
Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di
cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
  2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione
dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche
e  dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di
numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  di  versamento  annuale  dell'imposta  e di
presentazione della dichiarazione annuale.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  iniziano l'attivita' e
presumono  di  realizzare un volume di affari non superiore al limite
ivi   previsto   comunicano   che   intendono  avvalersi  del  regime
agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  4.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a
partire  dall'anno  solare  successivo  a quello in cui e superato il
limite di cinquanta milioni di lire.
 
          Note all'art. 8:
              - Per il testo dell'art. 47-quater, comma 5, del D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.
              - Per  il  titolo  della  legge 10 maggio 1976, n. 249,
          vedi nota all'art. 1.
              - Per  il  decreto  del Ministro delle finanze 30 marzo
          1992, vedi nota all'art. 1.
              - Per  l'art. 74-quater, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n. 633, si veda in nota all'art. 1.
              - Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 633, vedi nota all'art. 1.
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633:
              "Art.   35   (Inizio,   variazione   e   cessazione  di
          attivita'). - I  soggetti  che intraprendono l'esercizio di
          un'impresa,  arte o professione nel territorio dello Stato,
          o  vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro
          trenta  giorni  farne  dichiarazione all'ufficio in duplice
          esemplare  e  in  conformita' ad apposito modello approvato
          con   decreto   del   Ministro   delle  finanze.  L'ufficio
          attribuisce  al contribuente un numero di partita, che deve
          essere   indicato  nelle  dichiarazioni  e  in  ogni  altro
          documento  destinato  all'ufficio, nonche' nelle deleghe di
          cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni
          di versamento.
              Dalla  dichiarazione  di  inizio  dell'attivita' devono
          risultare:
                1) per  le  persone  fisiche,  il  cognome e nome, il
          luogo  e  la  data  di  nascita, la residenza, il domicilio
          fiscale e la eventuale ditta;
                2) per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e  il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli
          elementi  di  cui al n. 1, per almeno una delle persone che
          ne hanno la rappresentanza;
                3) per   i   soggetti   residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione;
                4) il  tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi
          secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
                5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
              In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di cui
          al  precedente  comma  o  di  cessazione  di  attivita', il
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione
          all'ufficio  in  duplice  esemplare  e  in  conformita'  al
          modello  approvato  con decreto del Ministro delle finanze.
          Se  la  variazione  importa  il trasferimento del domicilio
          fiscale  in  altra  provincia, la dichiarazione deve essere
          contemporaneamente  presentata anche al nuovo ufficio ed ha
          effetto  dal sessantesimo giorno successivo alla data della
          variazione.
              In  caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
          presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al precedente
          comma  decorre,  agli  effetti  del presente decreto, dalla
          data   di   ultimazione   delle  operazioni  relative  alla
          liquidazione  dell'azienda, per le quali rimangono ferme le
          disposizioni  relative  al  versamento  dell'imposta,  alla
          fatturazione,  registrazione, liquidazione e dichiarazione.
          Nell'ultima   dichiarazione   deve   tenersi   conto  anche
          dell'imposta  dovuta  ai  sensi  del  n. 5, dell'art. 2, da
          determinare   computando   anche   le  operazioni  indicate
          nell'ultimo  comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia
          stato ancora pagato.
              I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
          arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di
          affari  che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e
          34,  terzo  comma,  devono indicarlo nella dichiarazione da
          presentare  a  norma  del primo comma e devono osservare la
          disciplina rispettivamente stabilita".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25, comma 1, della
          legge  13  maggio  1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
              "Art.   25   (Disposizioni  tributarie  in  materia  di
          associazioni    sportive   dilettantistiche). - 1. Per   le
          societa'  sportive  dilettantistiche  comprese  quelle  non
          riconosciute   dal   CONI   e  dalle  Federazioni  sportive
          nazionali   purche'  riconosciute  da  enti  di  promozione
          sportiva  che  si  avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1
          della   legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e  successive
          modificazioni,   non   concorrono   a  formare  il  reddito
          imponibile,  se percepiti in via occasionale e saltuaria, e
          comunque  per  un  numero  complessivo  non superiore a due
          eventi  per  anno  e per un importo non superiore al limite
          annuo  complessivo  fissato  con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita'
          di Governo competente in materia di sport:
                a) i   proventi   realizzati   dalle  societa'  nello
          svolgimento  di  attivita'  commerciali connesse agli scopi
          istituzionali;
                b) i  proventi  realizzati per il tramite di raccolte
          di fondi effettuate con qualsiasi modalita'".
              - La   legge   16   dicembre   1991,   n.   398,  reca:
          "Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive  dilettantistiche"  ed  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
              - Per il testo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1.
              - Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 640, si veda in note all'art. 1.
              - Per il titolo del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, si
          veda in note all'art. 3.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma 2, della
          citata legge 16 dicembre 1991, n. 398:
              "2. I   soggetti   che  fruiscono  dell'esonero  devono
          annotare  nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di
          incasso  previste,  rispettivamente,  dagli articoli 8 e 13
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento
          conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali".
              - Il  D.M. 11 febbraio 1997, recante: "Approvazione del
          modello  di  prospetto  per  i  contribuenti  che  adottano
          modalita'  di  annotazioni  semplificate di cui all'art. 3,
          comma 166,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
          1997.
              - Per  il  testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997,
          n. 241, vedi in nota all'art. 6.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 47 del D.L. 30 agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427:
              "Art.     47     (Registrazione     delle    operazioni
          intracomunitarie). - 1. Le  fatture  relative agli acquisti
          intracomunitari  di  cui  all'art. 38, commi 2 e 3, lettera
          b),  e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo
          periodo,  previa  integrazione  a  norma  del primo periodo
          dello  stesso  comma, devono essere annotate, entro il mese
          di  ricevimento  ovvero  anche  successivamente ma comunque
          entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al
          relativo  mese,  distintamente nel registro di cui all'art.
          23  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  secondo  l'ordine  della  numerazione, con
          l'indicazione  anche  del  corrispettivo  delle  operazioni
          espresso  in  valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46,
          comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione.
          Le   fatture  devono  essere  annotate  distintamente,  nei
          termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro
          di  cui  all'art.  25 del predetto decreto, con riferimento
          rispettivamente  al  mese  di ricevimento ovvero al mese di
          emissione.
              2. I  contribuenti  di  cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          possono  annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro
          di  cui  al  successivo  art.  24  anziche' in quello delle
          fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai
          termini e alle modalita' indicate nel comma 1.
              3. I  soggetti  di  cui  all'art.  4, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  non  soggetti  passivi  d'imposta,  devono  annotare,
          previa  loro  progressiva numerazione, le fatture di cui al
          comma  1 del presente articolo in apposito registro, tenuto
          conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633
          del 1972,  entro il mese successivo a quello in cui ne sono
          venuti  in  possesso, ovvero nello stesso mese di emissione
          per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.
              4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie
          di  cui  all'art.  46,  comma  2,  devono  essere  annotate
          distintamente  nel  registro di cui all'art. 23 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          secondo  l'ordine  della numerazione e con riferimento alla
          data della loro emissione.
              5. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4 non si
          applicano  alle  operazioni  relative ai mezzi di trasporto
          nuovi,  di  cui  all'art.  38,  comma 4, delle quali non e'
          parte   contraente   un   soggetto  passivo  d'imposta  nel
          territorio dello Stato".