Art. 8. Contribuenti minori 1. I soggetti previsti dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale. 3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l'attivita' e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e superato il limite di cinquanta milioni di lire.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 47-quater, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - Per il titolo della legge 10 maggio 1976, n. 249, vedi nota all'art. 1. - Per il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, vedi nota all'art. 1. - Per l'art. 74-quater, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di attivita'). - I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare: 1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta; 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1, per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; 4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 5) ogni altro elemento richiesto dal modello. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5, dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita". - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): "Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita' di Governo competente in materia di sport: a) i proventi realizzati dalle societa' nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita'". - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991. - Per il testo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si veda in note all'art. 1. - Per il titolo del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, si veda in note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge 16 dicembre 1991, n. 398: "2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali". - Il D.M. 11 febbraio 1997, recante: "Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalita' di annotazioni semplificate di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997. - Per il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vedi in nota all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: "Art. 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione. 2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1. 3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5. 4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".