Art. 9.
               Associazioni sportive dilettantistiche
                        e soggetti assimilati
  1.  Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo
25,  comma  1,  della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni
senza  scopo  di  lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991,
n.  398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio
di  attivita'  commerciali,  connesse  agli  scopi  istituzionali, le
disposizioni  di  cui  all'articolo  74, sesto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
  2. L'opzione e' comunicata al concessionario di cui all'articolo 17
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima
dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime
agevolativo,  con  effetto  dall'inizio  di detto anno ed all'ufficio
delle  entrate,  secondo  le  disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino
a quando non e' revocata con le stesse modalita' ed e' vincolante per
un quinquennio.
  3.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  25, comma 1, della legge 13
maggio   1999,   n.   133,   in   luogo  degli  adempimenti  previsti
dall'articolo  2,  comma  2,  della  legge  16 dicembre 1991, n. 398,
devono  conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto
e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del
mese   successivo,  l'ammontare  dei  corrispettivi  e  di  qualsiasi
provento  conseguiti  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali, con
riferimento  al  mese  precedente,  nel modello di cui al decreto del
Ministro  delle  finanze  11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta
entro  il  giorno  16  del  secondo  mese  successivo al trimestre di
riferimento, con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano
distintamente  nel  modello  di  cui  al  decreto  del Ministro delle
finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 1,
della   legge   n.  133  del  1999,  che  non  costituiscono  reddito
imponibile,   le  plusvalenze  patrimoniali,  nonche'  le  operazioni
intracomunitarie  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.