Art. 2
                        Scuola dell'infanzia

  1.  La  scuola  dell'infanzia,  di  durata triennale, concorre alla
educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini
e   delle  bambine  di  eta'  compresa  tra  i  tre  e  i  sei  anni,
promuovendone    le    potenzialita'   di   autonomia,   creativita',
apprendimento  e  operando  per  assicurare una effettiva eguaglianza
delle   opportunita'   educative;   nel   rispetto  dell'orientamento
educativo  dei  genitori,  concorre  alla  formazione  integrale  dei
bambini e delle bambine.
  2.   La   Repubblica   assicura  la  generalizzazione  dell'offerta
formativa  di  cui  al  comma  1  e garantisce a tutti i bambini e le
bambine,  in eta' compresa tra i tre e i sei anni, la possibilita' di
frequentare la scuola dell'infanzia.
  3.  La  scuola  dell'infanzia,  nella  sua  autonomia e unitarieta'
didattica  e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato
con  il  complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola
di base.