Art. 4
                          Scuola secondaria

  1.  La  scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola
nelle  aree  classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica   e   musicale.   Essa  ha  la  finalita'  di  consolidare,
riorganizzare  ed  accrescere  le capacita' e le competenze acquisite
nel  ciclo  primario,  di sostenere e incoraggiare le attitudini e le
vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e
civile  degli  studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di
responsabilita',  e  di  offrire loro conoscenze e capacita' adeguate
all'accesso    all'istruzione    superiore    universitaria   e   non
universitaria  ovvero  all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna
area  e'  ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione
del  numero  di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
  2.  La  scuola  secondaria  si  realizza  negli attuali istituti di
istruzione  secondaria di secondo grado che assumono la denominazione
di licei.
  3.  Nei  primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo  e  l'obbligo  di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo,  e'  garantita  la  possibilita'  di  passare da un modulo
all'altro   anche   di   aree   e   di  indirizzi  diversi,  mediante
l'attivazione   di   apposite   iniziative   didattiche   finalizzate
all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
  4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto
nei  piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono
realizzate   attivita'   complementari  e  iniziative  formative  per
collegare  gli  apprendimenti  curricolari  con  le  diverse  realta'
sociali,  culturali,  produttive  e  professionali.  Tali attivita' e
iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e
centri  di  formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla
base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione,
il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  A  conclusione  del  periodo  dell'obbligo scolastico di cui al
comma  3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione attestante
il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
  6.   Negli   ultimi   tre   anni,   ferme  restando  le  discipline
obbligatorie,  esercitazioni  pratiche,  esperienze formative e stage
possono  essere  realizzati  in  Italia  o all'estero anche con brevi
periodi   di   inserimento   nelle   realta'  culturali,  produttive,
professionali  e  dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli op
portuni  collegamenti  con  il  sistema  dell'istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) e con l'universita'.
  7.  La  frequenza  positiva  di  qualsiasi  segmento  della  scuola
secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito
formativo  che  puo' essere fatto valere, anche ai fini della ripresa
degli  studi  eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da
un  indirizzo  di  studi  all'altro  o  nel passaggio alla formazione
professionale.  Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della
formazione  professionale  comporta  l'acquisizione  di  crediti  che
possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
  8.  Al  termine  della  scuola  secondaria, gli studenti sostengono
l'esame  di  Stato  di  cui  alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che
assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
 
          Nota all'art. 4:
              -   La   legge   10 dicembre   1997,  n.  425,  recante
          "Disposizioni   per   la   riforma  degli  esami  di  Stato
          conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria
          superiore", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
          dicembre 1997, n. 289.