Art. 6 Attuazione progressiva dei nuovi cicli 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma e' corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalita' maturate, nonche' alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalita' tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture. 2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalita' di attuazione della presente legge. L'operativita' di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura. 3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalita' e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso. 5. L'effettiva attuazione della presente legge e' verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione. 6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformita' agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalita' di ciascuno. 8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 6: - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: "Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: a) gli obiettivi generali del processo formativo; b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; c) le discipline e le attivita' costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attivita' della quota nazionale del curricolo; f) gli standard relativi alla qualita' del servizio; g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la conferenza unificata. 2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attivita' da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilita' previste dal comma 1, lettera e). 3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed e' valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. 4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni di continuita' e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilita' di opzione. 5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, puo' essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. 6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte gia' effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto". - Il testo dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994) e con le modifiche apportate dall'art. 26, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi. 2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3. 2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2, possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio. 3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione. 4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. 5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la definizione delle modalita' con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. 6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti". - Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1940, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), e' il seguente: "2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoita' presso cui le necessarie competenze sono disponibili".