Art. 6
               Attuazione progressiva dei nuovi cicli

  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di
progressiva  attuazione  della  riforma.  Le  Camere  adottano, entro
quaranta  cinque  giorni  dalla  trasmissione,  una deliberazione che
contiene  indirizzi  specificamente  riferiti  alle singole parti del
programma. Il programma e' corredato da una relazione che ne dimostra
la  fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi individuati rispetto
agli  obiettivi,  compresa  la  valutazione  degli eventuali maggiori
oneri  finanziari  o  delle  eventuali  riduzioni  di  spesa  ai fini
dell'applicazione  delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma
comprende,  tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del
personale   docente,  finalizzato  anche  alla  valorizzazione  delle
specifiche  professionalita'  maturate,  nonche'  alla  sua eventuale
riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di
istituto  con  modalita' tali da consentire l'attuazione dei piani di
offerta  formativa  da parte delle singole istituzioni scolastiche; i
criteri  generali  per la riorganizzazione dei curricoli della scuola
di  base  e  della  scuola  secondaria,  ivi  compresi  quelli per la
valorizzazione  dello  studio  delle  lingue  e  per  l'impiego delle
tecnologie    didattiche;    un   piano   per   l'adeguamento   delle
infrastrutture.
  2.  Il  programma  di  cui  al  comma 1 indica tempi e modalita' di
attuazione  della  presente  legge. L'operativita' di tale programma,
ove  questo  rilevi oneri aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione
dello  specifico  provvedimento legislativo recante l'indicazione dei
mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
  3.  Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della
riforma  sono  riutilizzate  con  modalita'  e  criteri  indicati nel
programma  di  cui  al  comma  1,  anche ai fini della istituzione di
periodi  sabbatici  volti  alla  qualificazione  degli  insegnanti in
servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui
al  comma  1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione
del programma stesso.
  5.  L'effettiva  attuazione  della presente legge e' verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua
entrata  in  vigore,  sulla base di una apposita relazione presentata
dal Ministro della pubblica istruzione.
  6.  All'attuazione  della  presente  legge  si provvede, sulla base
delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare
a  norma  dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in conformita' agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al
programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge.
Sugli  schemi  di regolamento e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni  parlamentari,  che si pronunciano sulla loro conformita'
agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi
quarantacinque  giorni  dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca
una  ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per
il  passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui
all'articolo  8  del  regolamento  emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei
curricoli,  si  provvede con le modalita' di cui all'articolo 205 del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore
delle  disposizioni  regolamentari  che disciplinano l'organizzazione
dei  settori  di  appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede
fino  alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto
in  via  prioritaria  delle  richieste, degli interessi, dei titoli e
delle professionalita' di ciascuno.
  8.   I   titoli  universitari  ed  i  curricoli  richiesti  per  il
reclutamento  degli insegnanti della scuola di base sono individuati,
anche  in  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della
legge  19  novembre  1990, n. 341, con regolamento del Ministro della
pubblica  istruzione  di  concerto con il Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica, adottato sulla base degli
indirizzi  generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di
cui al comma 1.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
    farla
osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio
                               2000 CIAMPI
                                      D'Alema,     Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                      Berlinguer,    Ministro   della
                                  pubblica istruzione
    Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Note all'art. 6:
              -  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri"   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre  1988,  n.  214,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 8 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999, n. 275:
              "Art.  8  (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro
          della  pubblica  istruzione, previo parere delle competenti
          commissioni  parlamentari  sulle  linee  e  sugli indirizzi
          generali,  definisce  a  norma  dell'art.  205  del decreto
          legislativo  16  aprile  1994, n. 297, sentito il Consiglio
          nazionale  della  pubblica istruzione, per i diversi tipi e
          indirizzi di studio:
                a) gli obiettivi generali del processo formativo;
                b)  gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
          alle competenze degli alunni;
                c) le  discipline e le attivita' costituenti la quota
          nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
                d) l'orario   obbligatorio  annuale  complessivo  dei
          curricoli  comprensivo della quota nazionale obbligatoria e
          della   quota   obbligatoria   riservata  alle  istituzioni
          scolastiche;
                e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare
          compensazioni   tra  discipline  e  attivita'  della  quota
          nazionale del curricolo;
                f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;
                g) gli  indirizzi generali circa la valutazione degli
          alunni,   il   riconoscimento  dei  crediti  e  dei  debiti
          formativi;
                h) i   criteri   generali  per  l'organizzazione  dei
          percorsi  formativi  finalizzati  all'educazione permanente
          degli  adulti,  anche  a  distanza,  da attuare nel sistema
          integrato  di  istruzione,  formazione,  lavoro, sentita la
          conferenza unificata.
              2.  Le  istituzioni  scolastiche determinano, nel piano
          dell'offerta  formativa  il  curricolo  obbligatorio  per i
          propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
          quota  definita  a  livello  nazionale  con  la  quota loro
          riservata  che  comprende  le  discipline e le attivita' da
          esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
          le   istituzioni   scolastiche   precisano   le  scelte  di
          flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).
              3.   Nell'integrazione   tra  la  quota  nazionale  del
          curricolo  e  quella  riservata alle scuole e' garantito il
          carattere   unitario   del  sistema  di  istruzione  ed  e'
          valorizzato  il  pluralismo  culturale  e territoriale, nel
          rispetto  delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo
          e della scuola secondaria superiore.
              4.  La  determinazione  del curricolo tiene conto delle
          diverse   esigenze  formative  degli  alunni  concretamente
          rilevate,  della necessita' di garantire efficaci azioni di
          continuita'  e  di  orientamento,  delle  esigenze  e delle
          attese  espresse  dalle  famiglie,  dagli  enti locali, dai
          contesti  sociali,  culturali  ed economici del territorio.
          Agli  studenti  e  alle  famiglie  possono  essere  offerte
          possibilita' di opzione.
              5.  Il  curricolo della singola istituzione scolastica,
          definito  anche  attraverso  una  integrazione  tra sistemi
          formativi  sulla  base di accordi con le regioni e gli enti
          locali  negli  ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, puo' essere
          personalizzato  in  relazione ad azioni, progetti o accordi
          internazionali.
              6.   L'adozione   di  nuove  scelte  curricolari  o  la
          variazione  di  scelte  gia'  effettuate  deve tenere conto
          delle  attese  degli  studenti e delle famiglie in rapporto
          alla conclusione del corso di studi prescelto".
              -   Il  testo  dell'art.  205  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative  alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
          decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel
          supplemento  ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale del 19
          maggio  1994)  e  con  le modifiche apportate dall'art. 26,
          comma  15,  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e' il
          seguente:      "Art.  205  (Regolamenti).  -  1. Con propri
          decreti   da   adottarsi   secondo  la  procedura  prevista
          dall'art.  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu'
          regolamenti  per  l'esecuzione  delle disposizioni relative
          agli  scrutini  ed  agli  esami. Il Ministro della pubblica
          istruzione  determina annualmente, con propria ordinanza le
          modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi.
              2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
          relativo  quadro  orario,  e  l'eventuale  articolazione in
          indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
          quali  essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di
          specializzazione  di  durata annuale negli istituti tecnici
          ad  indirizzo  agrario  e di corsi di perfezionamento negli
          istituti  tecnici  ad indirizzo industriale, sempreche' sia
          possibile  far  fronte  alla  relativa  spesa  con  i fondi
          disponibili  nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono definiti i
          programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
          professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.
              2-bis.   Per   ottimizzare   le   risorse   disponibili
          nell'ambito  della  programmazione  regionale  dell'offerta
          formativa    integrata    fra   istruzione   e   formazione
          professionale  di  cui all'art. 138 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  i  corsi  di  specializzazione e
          perfezionamento di cui al comma 2, possono essere istituiti
          in  tutti  gli  istituti di istruzione secondaria superiore
          nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio.
              3.  Per  gli  istituti  aventi finalita' ed ordinamento
          speciali   gli  indirizzi,  le  sezioni  e  le  materie  di
          insegnamento,   con   il   relativo   quadro  orario,  sono
          determinati   con   il   decreto  che  provvede  alla  loro
          istituzione.
              4.  Il  Ministro  della pubblica istruzione stabilisce,
          con  proprio  decreto, la validita' dei titoli di maturita'
          conseguiti  negli  istituti  professionali  che non abbiano
          analogo indirizzo negli istituti tecnici.
              5.  Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,   sono  dettate  norme  per  il  funzionamento  dei
          convitti  nazionali, degli educandati femminili dello Stato
          e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
          definizione  delle  modalita'  con  le  quali  il personale
          docente  delle  scuole  e  degli istituti annessi partecipa
          allo  svolgimento  di  particolari  attivita'  formative da
          realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
              6.  Fino  all'emanazione delle norme di cui al presente
          articolo restano ferme le disposizioni vigenti".
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 3 della legge 19
          novembre  1940,  n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti
          didattici    universitari"   (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  23  novembre  1990,  n.  274),  e'  il seguente:
              "2.  Uno  specifico  corso di laurea, articolato in due
          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e
          professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
          costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell'indirizzo
          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
          insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola
          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di
          istitutore  o istitutrice nelle istituzioni educative dello
          Stato.   I  concorsi  hanno  funzione  abilitante.  Ai  due
          indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
          interessati;  per  il funzionamento dei predetti corsi sono
          utilizzati   le  strutture  e,  con  il  loro  consenso,  i
          professori ed i ricercatori di tutte le facoita' presso cui
          le necessarie competenze sono disponibili".