Art. 2.
                Concessione per la gestione del gioco
  1.  Il  Ministero delle finanze attribuisce, nel numero di volta in
volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle
gare  espletate secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del
controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del
gioco  del  "Bingo" in apposite sale a persone fisiche o societa' con
idonei   e  comprovati  requisiti  anche  in  ordine  alla  solidita'
finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
    a) trasparenza  dell'assetto  proprietario  ed  efficienza  della
gestione delle singole sale di effettuazione del gioco;
    b) razionale  e  bilanciata distribuzione sul territorio, secondo
parametri  programmati  e controllabili, della rete di sale destinate
alla effettuazione del gioco;
    c) garanzia  della  liberta' di concorrenza e di mercato mediante
la  previsione  di  parametri  volti ad impedire l'abuso di posizioni
dominanti,   tenendo   anche   conto  del  numero  delle  concessioni
attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di gioco
raccoglibile da ciascun concessionario;
    d) adozione  da  parte  dei concessionari e da parte del gestore,
per  lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici
conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero
delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema
informativo di controllo centralizzato;
    e) le  concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili
per una sola volta.
  2.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono approvate le
convenzioni-tipo che accedono alle concessioni.
  3.  Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso
del  Ministero  delle  finanze  a  soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti per il rilascio della stessa.
  4.  Se  il  concessionario  e'  costituito in forma di societa' per
azioni,  in  accomandita  per azioni o a responsabilita' limitata, le
azioni  aventi  diritto  di voto o le quote devono essere intestate a
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  o  in  accomandita
semplice.  E'  escluso  il trasferimento per semplice girata di dette
azioni  o  quote.  Le  imprese  comunicano al Ministero delle finanze
l'elenco  dei  soci  titolari, con il numero delle azioni o l'entita'
delle  quote  da  essi  possedute  e  gli  eventuali trasferimenti di
titolarita'. La societa' per azioni deve altrimenti essere quotata in
borsa.  L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta
la decadenza dalla concessione.