Art. 3.
                Decadenza e revoca delle concessioni
  1.   Il   Ministero  delle  finanze  dichiara  la  decadenza  dalla
concessione  quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della
concessione  di  cui  al  presente regolamento e al relativo bando di
gara. La concessione e' inoltre revocata:
    a) in   caso   di   interruzione  dell'attivita'  per  cause  non
dipendenti da forza maggiore;
    b) quando   nello   svolgimento   dell'attivita'   sono  commesse
violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
    c) quando  vengono accertati gravi irregolarita' amministrative o
il mancato rispetto degli obblighi fiscali.
  2. Il decreto di decadenza o di revoca e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Il  concessionario  nei  cui  confronti  e'  stato  adottato un
provvedimento  di  decadenza  o  di  revoca  non puo' concorrere, ne'
direttamente  ne'  per  interposta  persona,  ne'  per  il tramite di
societa',   nei  tre  anni  successivi  alla  attribuzione  di  nuove
concessioni.
  4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  3  si  applica anche agli
amministratori  e  ai soci che esercitano il controllo della societa'
gia' concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice civile e' il
          seguente:
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone
          della maggioranza   del  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".