Art. 3. Decadenza e revoca delle concessioni 1. Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara. La concessione e' inoltre revocata: a) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore; b) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento; c) quando vengono accertati gravi irregolarita' amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali. 2. Il decreto di decadenza o di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona, ne' per il tramite di societa', nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo della societa' gia' concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza del voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".