Art. 4.
                 Disciplina dell'esercizio del gioco
  1.  Il  Bingo  consiste nella estrazione di 90 numeri dall'1 al 90,
ambedue  inclusi,  avendo i giocatori come unita' di gioco una o piu'
cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su
tre  file  orizzontali  di  cinque  numeri ciascuna e su nove colonne
verticali,  ciascuna  comprendente  i  numeri della stessa decina, su
ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi
sia mai una colonna senza numero.
  2. Le combinazioni vincenti sono:
    a)  la  cinquina che si realizza quando, durante una partita, per
la  prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una
fila orizzontale di una delle cartelle;
    b) il  bingo  che si realizza quando, durante una partita, per la
prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella.
  3.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  e'  approvata  la
disciplina  relativa  alle  modalita' e agli elementi del gioco, alla
stampa,  alla  distribuzione,  alla vendita e all'uso delle cartelle,
alle   apparecchiature   per   l'estrazione   delle   palline,   alle
caratteristiche  e  all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle
cartelle,  ai  premi  e  alla  loro  corresponsione,  alle  regole di
svolgimento  delle  partite,  ai  rimborsi, alla tenuta del libro dei
verbali   delle  partite  di  gioco  e  ad  ogni  altra  disposizione
necessaria al buon andamento del gioco.