Art. 6. 
                             Montepremi 
  1. La somma da distribuire in premi, secondo  i  criteri  stabiliti
dal decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4,  comma
3, in ogni partita e' il 58 per cento del  prezzo  di  vendita  della
totalita' delle cartelle vendute in ogni partita.