Art. 7. Compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco 1. Il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, comma 1, e' stabilito, mediante la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.