Art. 7. 
   Compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco 
    1. Il compenso dell'affidatario del controllo  centralizzato  del
gioco di cui all'articolo 5,  comma  1,  e'  stabilito,  mediante  la
convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, in misura  non  superiore
al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.