Art. 9. Cauzioni e dichiarazione d'inizio attivita' 1. Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a Euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. 2. Il concessionario, ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presenta per ciascuna sala Bingo dichiarazione d'inizio di attivita', redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle finanze. 3. L'affidatario del controllo centralizzato dei gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di lire 10 miliardi (pari a Euro 5.164.568,99).
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 88 del t.u.l.p.s, e' il seguente: "Art. 88. - Non puo' essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purche' questi agiscano in nome e per conto della societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse. I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 5000".