Art. 9.
             Cauzioni e dichiarazione d'inizio attivita'
  1.   Il   concessionario   presta  all'Amministrazione  finanziaria
cauzione,  a  mezzo  di  fidejussione  bancaria a "prima richiesta" o
polizza  assicurativa  equivalente,  di  lire 1 miliardo (pari a Euro
516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei
propri obblighi.
     2.   Il   concessionario,   ottenuta   l'autorizzazione  di  cui
all'articolo  88  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, presenta per
ciascuna  sala  Bingo dichiarazione d'inizio di attivita', redatta su
stampato  conforme  al  modello  approvato  con  apposito decreto del
Ministero delle finanze.
  3.  L'affidatario  del  controllo  centralizzato  dei  gioco presta
garanzia   all'Amministrazione  finanziaria  in  titoli  di  Stato  o
mediante  fidejussione  bancaria o assicurativa a prima richiesta per
l'importo di lire 10 miliardi (pari a Euro 5.164.568,99).
 
          Nota all'art. 9:
              - Il testo dell'art. 88 del t.u.l.p.s, e' il seguente:
              "Art.  88.  -  Non  puo'  essere  conceduta licenza per
          l'esercizio  di scommesse, fatta eccezione per le scommesse
          nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e
          in  altre  simili  gare, quando l'esercizio delle scommesse
          costituisce   una   condizione   necessaria   per   l'utile
          svolgimento della gara.
              Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite
          ed   autorizzate,   hanno   esclusivamente  il  diritto  di
          esercitare  per  le  proprie  corse  tanto  negli ippodromi
          quanto  fuori  di  essi,  i  totalizzatori e le scommesse a
          libro,  sia  direttamente,  sia  per  mezzo di allibratori,
          purche' questi agiscano in nome e per conto della societa',
          ed  abbiano,  oltre  la  licenza di cui alla prima parte di
          questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa'
          stesse.
              I  contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi
          ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 5000".