Art. 11 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla   consultazione   elettorale   per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed
anche nel caso  di  elezioni  suppletive,  i  titolari  di  emittenti
radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori  di  quotidiani  e
periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonche'  al  Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13  della  legge
10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione  politica  ed  i
messaggi politici effettuati ai  sensi  dei  precedenti  articoli,  i
nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi  concessi  a
titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli  introiti  realizzati  ed  i
nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti. 
  2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire cento milioni. 
 
          Nota all'art. 11: 
              - L'art. 13  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515
          (Disciplina delle campagne elettorali per  l'elezione  alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 13 (Collegio regionale di garanzia elettorale). -
          1. Presso la corte di appello o,  in  mancanza,  presso  il
          tribunale del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il
          collegio  regionale  di   garanzia   elettorale   composto,
          rispettivamente, dal presidente della corte  di  appello  o
          del tribunale, che lo  presiede,  e  da  altri  sei  membri
          nominati dal presidente per  un  periodo  di  quattro  anni
          rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per
          la meta', tra i magistrati ordinari e per la restante meta'
          tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo
          dei dottori commercialisti o tra i professori  universitari
          di  ruolo   in   materie   giuridiche,   amministrative   o
          economiche. Oltre ai componenti  effettivi,  il  presidente
          nomina quattro componenti  supplenti,  di  cui  due  tra  i
          magistrati e gli altri due  tra  le  categorie  di  cui  al
          periodo precedente. 
              2. Non possono essere nominati componenti  o  supplenti
          del  collegio  i  parlamentari  nazionali  ed  europei,   i
          consiglieri regionali, provinciali  e  comunali  nonche'  i
          componenti delle rispettive giunte, coloro che siano  stati
          candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti,
          coloro che ricoprono incarichi direttivi  e  esecutivi  nei
          partiti a qualsiasi livello,  nonche'  coloro  che  abbiano
          ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. 
              3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si
          avvale del personale  in  servizio  presso  la  cancelleria
          della corte di appello o del tribunale.  Il  collegio  puo'
          chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso  quello
          del Garante per la radiodiffusione e l'editoria,  tutte  le
          notizie  utili  per  gli  accertamenti  da  svolgere.   Per
          l'effettuazione degli accertamenti il  collegio  si  avvale
          anche   dei    servizi    di    controllo    e    vigilanza
          dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. 
              4. I componenti  del  collegio  non  appartenenti  alla
          magistratura  hanno  diritto,  per  ciascuna   seduta   cui
          prendano parte, alla corresponsione di  una  indennita'  di
          presenza il cui ammontare e' definito con decreto  adottato
          dal Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in
          vigore della presente legge".