Art. 11 Obblighi di comunicazione 1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonche' al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti. 2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Nota all'art. 11: - L'art. 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), e' il seguente: "Art. 13 (Collegio regionale di garanzia elettorale). - 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la meta', tra i magistrati ordinari e per la restante meta' tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente. 2. Non possono essere nominati componenti o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonche' i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. 3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio puo' chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. 4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennita' di presenza il cui ammontare e' definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".