Art. 12. 
                       (Copertura finanziaria) 
1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  2000,  parzialmente  utilizzando
per gli anni  2000  e  2002  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento  relativo  al  Ministero
delle finanze. 
2. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.