Art. 14. 
                         (Entrata in vigore) 
1. La presente legge entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 22 febbraio 2000 
 
                               CIAMPI 
                                    D'alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Visto, il Guardasigilli: Diliberto