Art. 2. 
              (Comunicazione politica radiotelevisiva) 
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i  soggetti
politici con imparzialita' ed equita'  l'accesso  all'informazione  e
alla comunicazione politica. 
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della
presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi  di  programmi
contenenti  opinioni  e  valutazioni  politiche.  Alla  comunicazione
politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse  non
si  applicano  alla  diffusione   di   notizie   nei   programmi   di
informazione. 
3. E' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e
posizioni politiche nelle tribune  politiche,  nei  dibattiti,  nelle
tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio  di  programmi
politici,  nei  confronti,  nelle  interviste   e   in   ogni   altra
trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione  di
opinioni e valutazioni politiche. 
4. L'offerta di programmi di comunicazione  politica  radiotelevisiva
e' obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le
concessionarie televisive nazionali con obbligo di  informazione  che
trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi E'  in
ogni caso gratuita. 
5.  La  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e   la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,   di   seguito   denominata
"Commissione", e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  di
seguito denominata  "Autorita'",  previa  consultazione  tra  loro  e
ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole
per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.