Art. 3 
                    Messaggi politici autogestiti 
 
  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  che  offrono  spazi  di
comunicazione politica gratuita ai sensi dell' articolo 2,  comma  3,
possono trasmettere  messaggi  politici  autogestiti,  gratuiti  o  a
pagamento, di seguito denominati "messaggi". 
  2. La trasmissione di messaggi  e'  facoltativa  per  le  emittenti
private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a
mettere  a  disposizione  dei  richiedenti  le   strutture   tecniche
necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi. 
  3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma  o  di
un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti
per le emittenti televisive e da trenta  a  novanta  secondi  per  le
emittenti radiofoniche, a scelta  del  richiedente.  I  messaggi  non
possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma  collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui
ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorita', con  almeno
quindici giorni  di  anticipo,  la  collocazione  nel  palinsesto.  I
messaggi non sono computati nel calcolo dei  limiti  di  affollamento
pubblicitario previsti dalla legge. 
  4. Per ciascuna emittente radiofonica e  televisiva  nazionale  gli
spazi per i messaggi non possono  superare  il  25  per  cento  della
effettiva durata  totale  dei  programmi  di  comunicazione  politica
trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente
o sulla medesima rete nell'ambito  della  stessa  settimana  e  nelle
stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due
contenitori per ogni giornata di programmazione. 
  5. Le emittenti radiofoniche  e  televisive  locali  che  intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono  offrire
spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un
tempo pari a quello dei messaggi effettivamente  diffusi  nell'ambito
di contenitori, che possono essere al massimo in numero  di  quattro.
Nessun soggetto politico puo' diffondere  piu'  di  due  messaggi  in
ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente. 
  6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni  di  parita'
di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui
elezione e' richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione  degli
spazi in ciascun contenitore e' effettuata  mediante  sorteggio.  Gli
spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati  non  possono
essere offerti ad altro soggetto  politico.  Ciascun  messaggio  puo'
essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno  puo'
diffondere piu'  di  un  messaggio  nel  medesimo  contenitore.  Ogni
messaggio reca la denominazione "messaggio  autogestito  gratuito"  o
"messaggio autogestito a  pagamento"  e  l'indicazione  del  soggetto
committente. 
  7.  Le  emittenti  nazionali  possono  trasmettere   esclusivamente
messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano
uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i
messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. 
  8.  L'Autorita'  e  la  Commissione,  ciascuna  nell'ambito   delle
rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo,
nel corso di  ogni  periodo  mensile,  degli  spazi  per  i  messaggi
autogestiti di cui  ai  commi  precedenti  e  adottano  le  eventuali
ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina
prevista dal presente articolo.