Art. 4 
           Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi 
         radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale 
 
    1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la 
  comunicazione politica radio-televisiva si  svolge  nelle  seguenti
  forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde,  presentazione
  in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste
  e ogni altra forma che  consenta  il  confronto  tra  le  posizioni
  politiche e i candidati in competizione. 
    2. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro, e 
  ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il  riparto
  degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: 
  a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei 
     comizi elettorali e la data di presentazione delle  candidature,
     gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti  nelle
     assemblee  da  rinnovare,  nonche'  tra  quelli  in   esse   non
     rappresentati purche' presenti nel Parlamento europeo o  in  uno
     dei due rami del Parlamento; 
  b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle 
     candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli
     spazi  sono  ripartiti   secondo   il   principio   della   pari
     opportunita' tra le coalizioni e tra le  liste  in  competizione
     che abbiano presentato candidature in collegi  o  circoscrizioni
     che interessino almeno un quarto degli  elettori  chiamati  alla
     consultazione, fatta  salva  l'eventuale  presenza  di  soggetti
     politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute,
     tenendo conto del sistema elettorale da applicare e  dell'ambito
     territoriale di riferimento; 
  c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione 
     nel caso di ballottaggio,  gli  spazi  sono  ripartiti  in  modo
     uguale tra i due candidati ammessi; 
  d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra 
     i favorevoli e i contrari al quesito referendario. 
    3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni 
  di cui  all'articolo  1,  comma  2,  le  emittenti  radiofoniche  e
  televisive nazionali possono trasmettere messaggi  autogestiti  per
  la presentazione non  in  contraddittorio  di  liste  e  programmi,
  secondo le modalita' stabilite dalla Commissione e  dall'Autorita',
  sulla base dei seguenti criteri: 
  a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti 
     politici, a parita' di condizioni, anche  con  riferimento  alle
     fasce orarie di trasmissione; 
  b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi 
     gratuitamente  e  devono  avere  una  durata  sufficiente   alla
     motivata esposizione di un programma o di un'opinione  politica,
     e comunque compresa, a scelta del richiedente,  tra  uno  e  tre
     minuti per le  emittenti  televisive  e  tra  trenta  e  novanta
     secondi per le emittenti radiofoniche; 
  c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere 
     interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella  programmazione
     e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino  a  un
     massimo  di   quattro   contenitori   per   ogni   giornata   di
     programmazione; 
  d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di 
     affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
  e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in 
     ciascun contenitore; 
  f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in 
     ciascuna giornata di programmazione; 
  g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e 
     l'indicazione del soggetto committente. 
    4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 e' 
  obbligatoria  per  la  concessionaria  pubblica,  che  provvede   a
  metterea  disposizione  dei  richiedenti  le   strutture   tecniche
  necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi. 
    5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano 
  di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei  termini
  e con le modalita' di cui al comma 3, e' riconosciuto  un  rimborso
  da parte dello Stato nella misura definita entro il 31  gennaio  di
  ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di  concerto
  con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
  economica. Alle emittenti radiofoniche e' riservato almeno un terzo
  della somma complessiva annualmente stanziata.  In  sede  di  prima
  attuazione  il  rimborso  per  ciascun  messaggio  autogestito   e'
  determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e  per  le
  emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata
  del messaggio. La somma annualmente stanziata e' ripartita  tra  le
  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in
  proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
  di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso  e'  erogato,
  entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni
  elettorali,   per   gli   spazi   effettivamente    utilizzati    e
  congiuntamente attestati dalla emittente e dal  soggetto  politico,
  nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si  avvale,
  per l'attivita' istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle
  emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove  tale
  organo non sia ancora costituito,  del  comitato  regionale  per  i
  servizi  radiotelevisivi.  Nella  regione  Trentino-Alto  Adige  il
  rimborso e' erogato dalle province autonome, che si avvalgono,  per
  l'attivita' istruttoria, dei comitati  provinciali  per  i  servizi
  radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal
  comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
    6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al 
  comma 3, lettera c), sono previsti fino a un  massimo  di  sei  per
  ogni giornata di programmazione.  Ciascun  soggetto  politico  puo'
  disporre al massimo di  un  messaggio  sulla  stessa  emittente  in
  ciascuna giornata di programmazione. L'Autorita' regola il  riparto
  degli spazi per i messaggi tra i soggetti  politici  a  parita'  di
  condizioni,  anche   con   riferimento   alle   fasce   orarie   di
  trasmissione,  e  fissa  il  numero  complessivo  dei  messaggi  da
  ripartire tra i soggetti politici  richiedenti  in  relazione  alle
  risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti
  comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora 
  costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 
    7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di 
  trasmettere messaggi autogestiti a titolo  gratuito  ai  sensi  dei
  commi 5 e 6, nei termini e con le modalita'  di  cui  al  comma  3,
  hanno facolta' di diffondere  messaggi  a  pagamento,  fino  ad  un
  massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata  di
  programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo
  3 e secondo le modalita' di cui alle lettere da b) a g) del comma 3
  del presente articolo. Il  tempo  complessivamente  destinato  alla
  diffusione dei messaggi autogestiti a  pagamento  deve  essere,  di
  norma,  pari,  nell'ambito  della  medesima  settimana,  a   quello
  destinato  alla  diffusione  dei  messaggi  autogestiti  a   titolo
  gratuito. 
    8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali 
  comunicano all'Autorita', entro il quinto  giorno  successivo  alla
  data di  cui  al  comma  1,  la  collocazione  nel  palinsesto  dei
  contenitori. Fino al  completamento  delle  operazioni  elettorali,
  ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla  medesima
  Autorita' con almeno cinque giorni di anticipo. 
    9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e 
  fino alla chiusura della campagna elettorale, la  trasmissione  sui
  mezzi radiotelevisivi di  messaggi  di  propaganda,  pubblicita'  o
  comunicazione   politica,   comunque   denominati,    e'    ammessa
  esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo. 
    10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla 
  diffusione della comunicazione politica e dei messaggi  autogestiti
  di cui ai commi precedenti si applica dalla data di  indizione  dei
  referendum. 
    11. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro, 
  e  ciascuna  nell'ambito  della  propria  competenza,  stabiliscono
  l'ambito territoriale di diffusione  di  cui  ai  commi  precedenti
  anche  tenuto  conto  della  rilevanza  della   consultazione   sul
  territorio nazionale. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio
          1997,  n.  249  (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo), e' il seguente:
              "13.  L'Autorita'  si avvale degli organi del Ministero
          delle   telecomunicazioni  e  degli  organi  del  Ministero
          dell'interno  per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
          di   telecomunicazioni   nonche'   degli   organi  e  delle
          istituzioni  di  cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
          norme   vigenti,   il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
          l'editoria.  Riconoscendo  le esigenze di decentramento sul
          territorio  al fine di assicurare le necessarie funzioni di
          Governo,  di garanzia e controllo in tema di comunicazione,
          sono   funzionalmente   organi  dell'Autorita'  i  comitati
          regionali  per le comunicazioni, che possono istituirsi con
          leggi  regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali
          sono  altresi'  attribuite le competenze attualmente svolte
          dai   comitati   regionali   radiotelevisivi.  L'Autorita',
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  individua  gli  indirizzi  generali  relativi  ai
          requisiti   richiesti   ai   componenti,   ai   criteri  di
          incompatibilita'  degli  stessi,  ai modi organizzativi edi
          finanziamento  dei  comitati.  Entro  il  termine di cui al
          secondo  periodo e in caso di inandempienza le funzioni dei
          comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai
          comitati  regionali  radiotelevisivi  operanti. L'Autorita'
          d'intesa con la Conferenze permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  adotta  un  regolamento per definire le materie di
          sua  competenza  che  possono  essere  delegate ai comitati
          regionali  per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti   o   organismi  di  riconosciuta  indipendenza  e
          competenza.  Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita' sono
          esenti  da  bollo.  L'Autorita'  si coordina con i preposti
          organi  dei  Ministeri  della difesa e dell'interno per gli
          aspetti di comune interesse".