Art. 6. 
              (Imprese radiofoniche di partiti politici) 
  1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle 
  imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, 
  della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. 
  Per tali imprese e' comunque vietata  la  cessione,  a  titolo  sia
oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. 
 
          Nota all'art. 6: 
              - L'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,  n.
          67 (Rinnovo della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  recante
          disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per
          l'editoria), e' il seguente: 
              "2. Alle  imprese  radiofoniche  che  risultino  essere
          organi di partiti politici rappresentati in almeno un  ramo
          del Parlamento, le quali: 
                a)  abbiano  registrato  la   testata   giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale; 
                b)  trasmettano  quotidianamente   propri   programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali, sindacali o letterari per  non  meno  del  30  per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20; 
                c) non siano editori o  controllino,  direttamente  o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'art. 9; 
                viene corrisposto a cura del  Servizio  dell'Editoria
          della Presidenza del Consiglio,  ai  sensi  della  legge  5
          agosto 1981,  n.  416,  per  il  quinquennio  1986-1990  un
          contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
          costi risultanti dai  bilanci  degli  ultimi  due  esercizi
          avendo riferimento per la prima applicazione agli  esercizi
          1985 e 1986,  inclusi  gli  ammortamenti,  e  comunque  non
          superiore a due miliardi".