Art. 8. 
                   (Sondaggi politici ed elettorali) 
  1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e' 
  vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di 
  sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti 
  politici e di voto degli elettori,  anche  se  tali  sondaggi  sono
stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. 
  2. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in  conformita'  dei
quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. 
  3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di 
  cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati 
  dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto 
  che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi 
  disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni, 
  su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del 
  Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri: 
  a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; 
  b) committente e acquirente; 
  c) criteri seguiti per la formazione del campione; 
  d) metodo di raccolta delle  informazioni  e  di  elaborazione  dei
dati; 
  e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; 
  f) domande rivolte; 
  g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio.