Art. 9. 
             (Disciplina della comunicazione istituzionale 
                      e obblighi di informazione) 
  1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla 
  chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto a tutte le 
  amministrazioni pubbliche di svolgere attivita' di comunicazione ad 
  eccezione  di   quelle   effettuate   in   forma   impersonale   ed
indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. 
  2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione 
  delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalita' 
  di voto  e  degli  orari  di  apertura  e  di  chiusura  dei  seggi
elettorali.