Art. 3. Classi di navi da passeggeri e categorie di unita' veloci da passeggeri 1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui operano: "classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D; "classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa; "classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa; "classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa. 2. Le unita' veloci da passeggeri sono suddivise nelle seguenti categorie: a) "Unita' di categoria A": qualunque unita' veloce da passeggeri: 1. che operi su di un percorso in cui si sia dimostrato, a soddisfazione degli Stati di bandiera e dei porti interessati, che esiste un'alta probabilita', in caso di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi: a) tempo necessario per preservare le persone, che si trovano sui mezzi di salvataggio, dai pericoli di ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate, b) tempo appropriato in relazione alle condizioni ambientali ed alla configurazione geografica della zona del percorso, o c) quattro ore; 2. che trasporti non piu' di 450 passeggeri. b) "Unita' di categoria B": qualunque unita' veloce da passeggeri diversa da una "Unita' di categoria A", con macchinari e sistemi di sicurezza sistemati in modo che, nel caso di un'avaria che interessi qualsiasi macchinario essenziale ed i sistemi di sicurezza di un compartimento, l'unita' mantenga la capacita' di navigare in sicurezza.