Art. 4. Requisiti di sicurezza 1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto. 2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D: a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici devono essere conformi ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto; b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974"; c) per le apparecchiature di navigazione valgono le disposizioni di cui alla regola 12, capitolo V, della "SOLAS 1974". L'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.l del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle disposizioni del decreto stesso, e' considerato conforme anche alle disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola V/12, lettera r), della "SOLAS 1974". 3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: a) requisiti generali: 1. le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata, a norma della "SOLAS 1974", alla discrezionalita' dell'amministrazione, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 2. le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I; b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere conformi alla convenzione "LL66"; 2. i criteri che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quelli della convenzione "LL66" si applicano, per quanto riguarda la lunghezza e la classe, alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri; 3. in deroga a quanto previsto ai paragrafi b)1 e b)2, le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione "LL66", 4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono provviste di ponte completo. 4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, definite nella "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata dalla "SOLAS 1974" alla discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nel presente decreto e nell'allegato I; c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dal capitolo III dell'allegato I, nonche' dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato membro possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalle citate norme; d) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entita' e conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove di cui al comma 3, lettera a). I cambiamenti apportati a una nave esistente al solo scopo di adeguarla a una norma di sicurezza superiore non sono considerati cambiamenti di grande entita'; e) se non altrimenti disposto nella "SOLAS 1974", le disposizioni di cui alla lettera a) e, se non altrimenti disposto dall'allegato I, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ad una nave la cui chiglia era stata impostata o che si trovava a un equivalente stadio di costruzione: 1. a una data anteriore al 1o gennaio 1940: fino al 1o luglio 2006; 2. al 1o gennaio 1940 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1962: fino al 1o luglio 2007; 3. al 1o gennaio 1963 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1974: fino al 1o luglio 2008; 4. al 1o gennaio 1975 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1984: fino al 1o luglio 2009; 5. al 1o gennaio 1985 o a una data posteriore, ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto: fino al 1o luglio 2010. 5. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di altro Stato membro: a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del 1o gennaio 1996 o successivamente sono conformi ai requisiti stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che: 1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un equivalente stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno 1998, e 2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi dalla data del 4 giugno 1998, e 3. siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico, (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code) contenuto nella risoluzione A.373(X) dell'Assemblea dell'IMO del 14 novembre 1977, come modificato dalla risoluzione MSC 37(63) del comitato della sicurezza marittima del 19 maggio 1994; b) le unita' veloci da passeggeri costruite anterioriormente al 1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci continuano l'attivita' certificata a norma di tale codice; c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani solo previo accordo dell'Amministrazione; d) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto. 6. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana: a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del 1o gennaio 1996 o successivamente devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che: 1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un equivalente stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno 1998, e 2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi dalla data del 4 giugno 1998, e 3. siano state classificate quali unita' a sostentamento dinamico da un organismo riconosciuto; b) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci e quelle gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano l'attivita' certificata secondo la normativa ad esse applicabile; c) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature devono essere conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.
Note all'art. 4: - Per il Capitolo IV della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74/83, in materia di Global maritime distress and safety system, vedi note all'art. 1. - I capitoli V e VI della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare sono relativi rispettivamente alla "Sicurezza della navigazione" ed al "Trasporto di carichi". - Il testo della regola 12 del citato capitolo V della citata Convenzione SOLAS e' il seguente: "Regola 12 (Apparecchiature di navigazione): (a) Agli effetti della presente Regola, la parola "costruita" riferita a una nave significa uno stadio di costruzione in cui: (i) e' impostata la chiglia; o (ii) inizia la costruzione identificabile con una nave specfica; o (iii) e' iniziata, per quella nave, la sistemazione in posto di almeno 50 tonnellate o dell'1% della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; (b) (i) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate devono essere provviste di: (1) una bussola magnetica normale, salvo l'eccezione di cui al sottoparagrafo (iv); (2) una bussola magnetica di governo, a meno che non si possano avere indicazioni di rotta dalla bussola magnetica normale di cui al punto (1) e sia chiaramente leggibile dal timoniere al posto di governo principale; (3) mezzi adeguati di comunicazione tra il posto della bussola normale e il posto normale di comando della navigazione, a soddisfazione dell'Amministrazione; e (4) mezzi per prendere i rilevamenti su un arco di orizzonte di 360°, o su un arco il piu' vicino possibile a 360°. (ii) Ognuna delle bussole magnetiche di cui in (i) deve essere debitamente regolata e la sua tavola o curva delle deviazioni residue deve essere sempre disponibile. (iii) Deve esservi una bussola magnetica di riserva, intercambiabile con la bussola normale, a meno che non vi sia la bussola di governo di cui al sottoparagrafo (i) (2) o una girobussola. (iv) L'Amministrazione, se considera irragionevole o non necessario richiedere una bussola magnetica normale, puo' esentare singole navi dalle presenti norme, se la natura del viaggio, la vicinanza della nave alla terra o il tipo di nave non giustifica una bussola normale, purche' in ogni caso vi sia un'adatta bussola di governo; (c) Le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate devono avere una bussola di governo e mezzi per prendere i rilevamenti nella misura in cui l'Amministrazione consideri cio' ragionevole e praticamente possibile; (d) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono avere una girobussola rispondente ai seguenti requisiti: (i) la girobussola madre o un giro-ripetitore devono essere chiaramente leggibili dal timoniere al posto di governo principale; (ii) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate devono esservi un giro-ripetitore o giro-ripetitori, opportunamente sistemati per prendere i rilevamenti su un arco di orizzonte di 360o, o su un arco il piu' vicino possibile a 360o; (e) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984, quando adibite a viaggi internazionali, devono avere una girobussola rispondente ai requisiti del paragrafo (d); (f) Le navi con posti di governo di emergenza devono essere munite almeno di telefono o altro mezzo di comunicazione per ritrasmettere a tali posti informazioni di rotta. Inoltre, sui navi aventi stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite il 1o febbraio 1992 o dopo tale data, devono essere previste sistemazioni per fornire letture ottiche della bussola al posto di governo di emergenza; (g) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 dovranno essere dotate di installazioni radar. Dal 1o febbraio 1995, l'installazione radar dovra' essere in grado di funzionare nella banda di frequenza di 9 GHz. Inoltre, dopo il 1o febbraio 1995, le navi da passeggeri, indipendentemente dalla stazza, e le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, quando impegnate in viaggi internazionali, dovranno essere dotate di una installazione radar in grado di funzionare nella banda di frequenza di 9 GHz. Le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate e le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate possono essere esentate dall'obbligo della conformita' con le prescrizioni di cui a paragrafo (r) a discrezione dell'Amministrazione, purche' l'apparecchiature sia pienamente compatibile con i radar a risposta per ricerca e soccorso. (h) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate devono essere dotate di due installazioni radar, ciascuna capace di funzionare indipendentemente dall'altra. Dal 1o febbraio 1995, almeno una delle installazioni radar dovra' essere capace di funzionare nella banda di frequenza di 9 GHz. (i) Sulle navi che, a norma dei paragrafi (g) o (h), devono avere un impianto radar, devono esservi mezzi per il tracciamento delle letture radar in plancia. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione. (j) Deve esservi un ausilio automatico per tracciamenti radar su: (1) navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data; (2) navi petroliere costruite prima del 1o settembre 1984, come segue: (aa) se di stazza lorda uguale o superiore a 40.000 tonnellate dal 1o gennaio 1985; (bb) se di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate, ma inferiore a 40.000 tonnellate, dal 1o gennaio 1986; (3) navi non petroliere costruite prima del 1o settembre 1984, come segue: (aa) se di stazza lorda uguale o superiore a 40.000 tonnellate dal 1o settembre 1986; (bb) se di stazza lorda uguale o superiore a 20.000 tonnellate ma inferiore a 40.000 tonnellate, dal 1o settembre 1987; (cc) se di stazza lorda uguale o superiore a 15.000 tonnellate ma inferiore a 20.000 tonnellate, dal 1o settembre 1988. (i) Ausili automatici per tracciamenti radar sistemati prima del 1o settembre 1984 che non rispondano pienamente agli standard di funzionamento adottati dall'IMO possono, a discrezione dell'Amministrazione, essere mantenuti fino al 1o gennaio 1991. (ii) L'Amministrazione puo' esentare dalle prescrizioni del presente paragrafo certe navi in quei casi in cui consideri irragionevole o non necessario provvederle dell'apparecchiatura di cui si tratta o quando le navi vengano tenute permanentemente fuori servizio per due anni dalla data ad esse applicabile. (k) Le navi, adibite a viaggi internazionali, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite prima del 25 maggio 1980 e quelle di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite il 25 maggio 1980 o dopo tale data, devono essere dotate di un econometro. (l) Le navi, adibite a viaggi internazionali, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 devono essere dotate di un apparecchio indicatore di velocita' e distanza. Le navi che, a norma del paragrafo (1), devono essere dotate di un ausilio automatico per tracciamenti radar, devono essere dotate di un apparecchio indicatore di velocita' e distanza attraverso l'acqua. (m) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 e tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono essere dotate di indicatori che diano l'angolo del timone, il numero di giri d'ogni elica ed inoltre, se tali navi hanno eliche a pale orientabili o eliche di spinta laterale, il passo e il modo di funzionamento di tali eliche. Tutti questi indicatori devono essere leggibili dal posto di governo. (n) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 100.000 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono essere dotate di un apparecchio per l'indicazione della velocita' di accostata. (o) Salvo quanto prescritto nelle Regole 1/7(b)(ii), 1/8 e 1/9, mentre deve essere presa ogni ragionevole misura per mantenere in condizioni operative efficienti gli apparecchi di cui ai paragrafi da (d) ad (n), cattivi funzionamenti delle apparecchiature non devono essere considerati tali da rendere la nave inadatta alla navigazione o come motivo per ritardare la partenza della nave da porti dove non siano prontamente disponibili attrezzature per riparazioni. (p) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, quando impegnate in viaggi internazionali, devono essere dotate di radiogoniometro. L'Amministrazione puo' esentare una nave da questa prescrizione se considera non ragionevole o non necessario che la nave sia dotata di tale apparecchio, oppure se la nave e' dotata di altre apparecchiature di radionavigazione adatte per essere usate per tutta la durata dei viaggi previsti. (q) Fino al 1o febbraio 1999, le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite il 25 maggio 1980 o dopo tale data e prima del 1o febbraio 1995, se impiegate in viaggi internazionali, dovranno essere dotate di apparecchiature radio per la localizzazione sulla frequenza radiotelefonica di soccorso. (r) Tutte le apparecchiature sistemate a bordo in accordo con la presente Regola devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione. Le apparecchiature sistemate a bordo il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono essere conformi ad appropriati standard di funzionamento non inferiori a quelli adottati dall'IMO. Apparecchiature installate prima dell'adozione dei relativi standard di funzionamento possono essere esentate dalla piena rispondenza a tali standard a discrezione dell'Amministrazione, con la dovuta attenzione ai criteri raccomandati che l'IMO puo' adottare nei riguardi degli standard in questione. (s) Una unita', rigidamente connessa, composta da una nave che spinge e da una nave spinta, quando progettata come combinazione tra un rimorchiatore apposito ed integrato ed una chiatta, deve essere considerata, ai fini della presente Regola, come un'unica nave. (t) Se l'applicazione delle norme della presente Regola portasse alla necessita' di modifiche strutturali ad una nave costruita prima del 1o settembre 1984, l'Amministrazione potrebbe ammettere un'estensione del limite di tempo per la sistemazione della apparecchiatura richiesta, non pero' oltre il 1o settembre 1989, tenendo conto della prima visita di carena programmata per tale nave richiesta dalle presenti Regole. (u) Salvo quanto previsto altrimenti nella presente Regola, l'Amministrazione puo' concedere a singole navi esenzioni di natura parziale o condizionale quando una nave effettua un viaggio in cui la sua distanza massima dalla costa, la lunghezza e la natura del viaggio, l'assenza di pericoli generici di navigazione ed altre condizioni che possano influire sulla sicurezza siano tali da rendere irragionevole o non necessaria la piena applicazione della presente Regola. Per la decisione di concedere o no esenzioni ad una singola nave, l'Amministrazione deve considerare l'effetto che una esenzione puo' avere sulla sicurezza di tutte le altre navi". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, vedi note alle premesse. - Il testo della Regola V/12, lettera r) della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e' il seguente: "Regola 12 (Apparecchiature di navigazione): (a) a (q) (omissis); (r) Tutte le apparecchiature sistemate a bordo in accordo con la presente regola devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione. Le apparecchiature sistemate a bordo il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono essere conformi ad appropriati standard di funzionamento non inferiori a quelli adottati dall'IMO. Apparecchiature installate prima dell'adozione dei relativi standard di funzionamento possono essere esentate dalla piena rispondenza a tali standard a discrezione dell'Amministrazione, con la dovuta attenzione ai criteri raccomandati che l'IMO puo' adottare nei riguardi degli standard in questione. (s) (omissis)". - Per la legge 5 giugno 1962, n. 616 vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, vedi note alle premesse. - Il testo della Regola X/3 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e il seguente: "Regola 3 (Prescrizioni per le unita' veloci). - 1. Nonostante quanto disposto nei Capitoli dal I al IV e nella Regola V/12, un'unita' veloce la quale soddisfi completamente alle prescrizioni del Codice per le unita' veloci e che sia stata visitata e certificata come previsto da tale Codice dovra' essere considerata come soddisfacente alle prescrizioni dei Capitoli dal I al IV e della Regola V/12. Agli effetti della presente Regola, le prescrizioni del Codice devono essere considerate come obbligatorie. 2. I certificati e i permessi rilasciati a norma del Codice per le unita' veloci devono avere la stessa efficacia e ricevere lo stesso riconoscimento come i certificati rilasciati a norma del Capitolo I".