Art. 6.
                      Clausola di salvaguardia
  1.  L'Amministrazione, qualora ritenga che una nave da passeggeri o
un'unita'  veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato,
per   quanto   conforme   alle  disposizioni  del  presente  decreto,
costituisca  un  rischio  di  grave  pericolo  per la sicurezza delle
persone   o   delle  cose,  oppure  dell'ambiente,  puo'  sospenderne
l'attivita'  ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il
pericolo  non  sia scongiurato, dandone informazione alla Commissione
europea e agli altri Stati membri.