Art. 6. Clausola di salvaguardia 1. L'Amministrazione, qualora ritenga che una nave da passeggeri o un'unita' veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato, per quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisca un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, puo' sospenderne l'attivita' ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.