Art. 7. V i s i t e 1. Le navi da passeggeri nuove battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite: a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio; b) una visita periodica ogni dodici mesi; c) visite occasionali. 2. Le navi da passeggeri esistenti battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite: a) una visita iniziale, prima che la nave sia adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto quando adibita a viaggi nazionali nello Stato; b) una visita periodica ogni dodici mesi; c) visite occasionali. 3. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'art. 4, comma 6, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC), sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle visite previste dal codice stesso. 4. Le visite di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e dal titolo II, capitolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge 5 giugno 1962, n. 616.
Nota all'art. 7: - Per la legge 5 giugno 1962, n. 616, vedi note alle premesse. Il Capo IV della citata legge e' il seguente: "Capo IV - Commissioni di visita - Art. 25. (Istituzione e composizione delle Commissioni). - 1. Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, e' costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto. 2. La Commissione e' presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed e' composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico. 3. Ove lo ritenga opportuno, il presidente puo' chiamare a far parte della Commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano. 5. Ai componenti della Commissione appartenenti all'Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalle legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere e' stabilita dalle tariffe previste dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340". "Art. 26 (Ispezioni agli apparecchi radioelettrici). - 1. Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 2. All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". "Art. 27 (Accertamenti gia' eseguiti dagli Istituti di classificazione). - 1. Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validita' rilasciato da uno degli istituti di classifcazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, nonche' le navi munite di certificato di navigabilita', sono dispensate in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione". "Art. 28 (Attribuzioni della Commissione di visita). - 1. La Commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate. 2. Al rilascio dei certificati provvede l'autorita' marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione. 3. La Commissione di visita accerta, altresi', l'idoneita' al trasporto dei passeggeri. 4. Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'art. 35". - Con riferimento al Titolo II (Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione), capitolo I (visite ed accertamenti articoli 17-35) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, vedi note all'art. 4.