Art. 3.
  1.  Per  quanto  riguarda  la  scuola elementare sono confermate le
norme  e  le avvertenze per la compilazione dei libri di testo di cui
ai  decreti  del  Presidente  della  Repubblica n. 300 del 23 gennaio
1986,  n. 578 del 31 dicembre 1987 e n. 161 del 26 febbraio 1988 e ai
decreti  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  25 marzo  1994 e
31 maggio  1995,  salva  la  possibilita'  di  realizzare  i testi in
sezioni  a  se  stanti,  sciolte,  fascicolate,  o rilegate, ciascuna
afferente  a momenti significativi del curricolo, mantenendo comunque
ferme le caratteristiche relative al numero delle pagine e al formato
di  cui  ai  predetti  decreti.  Per la determinazione del prezzo dei
libri   di   testo   nella  scuola  elementare  e  per  i  successivi
aggiornamenti seguitano ad applicarsi i criteri di cui al decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione  di  concerto  con  il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 8 aprile 1999. Le
determinazioni relative all'aggiornamento dei prezzi sono assunte con
decreto del Ministro della pubblica istruzione.
 
          Note all'art. 3:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1986,  n.  300,  reca:  "Nuove  norme  ed avvertenze per la
          compilazione dei libri di testo della scuola elementare".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          31 dicembre  1987, n. 578, reca: "Nuove norme ed avvertenze
          per  la  compilazione  dei  libri  di  testo destinati alle
          classi terza, quarta e quinta elementare".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio 1988, n. 161, reca: "Norme ed avvertenze per la
          compilazione  dei  libri  di testo per l'insegnamento della
          religione cattolica nella scuola elementare".