Art. 4.
  1.  Al  termine  di  ogni  biennio,  con decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 3,
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa verifica dello stato di
attuazione   delle   disposizioni   in  materia  di  criteri  per  la
determinazione   del   prezzo  massimo  complessivo  della  dotazione
libraria  necessaria  per  ciascun anno della scuola dell'obbligo, si
provvede alle eventuali modifiche dei criteri stessi.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  testo  dell'art.  27,  comma  3, della legge
          23 dicembre 1998, n. 448, si veda nelle note alle premesse.